Da Napoli la rivolta degli artisti di strada: multati ripetutamente e in modo eccessivo

lentepubblica.it
Le cronache di questi giorni riportano con grande risalto la vicenda degli artisti di strada multati ripetutamente a Napoli.
Campagne di sostegno e supporto agli artisti, online c’è anche una petizione lanciata da Margherita Romeo ormai lo scorso settembre, su change.org che ha raccolto circa 8mila firme per poter tornare a lavorare liberamente e per far ‘correggere’ il regolamento di sicurezza urbana che vieta in assoluto sia l’utilizzo di strumenti a percussione, sia l’utilizzo di casse per amplificazioni, anche a volumi minimi, in vigore ormai dal 2022.
Il perché delle proteste degli artisti di strada a Napoli
Proprio per questo gli ultimi tre anni sono stati molto difficili per gli artisti napoletani, molti di loro fanno questo lavoro da sempre, sostenendo famiglie e non si sono abituati a venire continuamente fermati dalla polizia municipale e minacciati di essere multati, quando poi non sono multati veramente, in pieno centro storico, ricevendo una multa di 250 euro che se non viene pagata entro 60 giorni sale a 500 euro.
È chiaro che è complicato, come si legge nel testo della petizione, per “una chitarra arpeggiata non avere bisogno di un minimo di amplificazione, in una città ricoperta da mille clacson e sirene?! Come può una band suonare senza una percussione”. Molti tra gli artisti partenopei invocano regole più ragionevoli e comunque la possibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro.
La normativa di riferimento
Ma qual è il quadro normativo di riferimento? La base normativa a livello nazionale è costituita dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – il famigerato TULPS, nato nel 1931, in piena epoca fascista, e in parte ancora vigente – che contiene la disciplina dei cosiddetti «mestieri girovaghi».
Per intrattenitori, clown, giocolieri, ma anche cantanti, musicisti, ballerini e danzatori, street-band, prestigiatori, mimi e figuranti, pittori e ritrattisti, writers, “madonnari” e acrobati, equilibristi, burattinai e tante altre categorie di artisti di strada la normativa si è poi semplificata nel 2001 trasferendo direttamente ai Comuni le funzioni di vigilanza e rilascio dei permessi necessari per le esibizioni degli artisti da strada sono state demandate, che hanno dovuto provvedere ad adottare propri specifici regolamenti nei rispettivi territori.
Differenze locali rilevanti
Allo stato attuale il quadro normativo appare complesso e molto articolato, con notevoli differenze provocate appunto dai diversi regolamenti locali.
Una giungla di ordinanze, regolamenti e prescrizioni in alcuni comuni molto stringenti, specialmente in alcune grandi città o nei paesi turistici, mentre in altre zone completamente deregolamentate visto che numerosi Comuni non hanno adottato una specifica disciplina delle esibizioni degli artisti di strada.
Il TULPS fino al 2001
Prima dell’abolizione del 2001 ad opera dell’art. 6 D.P.R. n. 311/2001 il TULPS all’articolo 121 esprimeva un generico divieto al mestiere ambulante di «saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza e mestieri analoghi» e prevedeva l’obbligo di iscrizione degli artisti di strada in un apposito registro tenuto presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, come Commissariato, Stazione dei Carabinieri oppure Questura, che poteva negarla a «persone ritenute capaci di abusarne». Ad oggi permane salvo il divieto di esercitare in pubblica piazza un non meglio specificato «mestiere di ciarlatano».
Il decreto di “normalizzazione” del 2005
La ‘normalizzazione’ dell’attività si deve ad un decreto dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali del 28 febbraio 2005 che ha inserito le esibizioni degli artisti da strada in spazi aperti al pubblico nell’ambito delle «attrazioni di spettacolo viaggiante» vige obbligo, però, che per tali esibizioni non venga richiesto il pagamento di un biglietto nè un corrispettivo per l’esibizione, ma che sia lasciata soltanto la possibilità agli spettatori di destinare all’artista offerte libere. Qui il testo del decreto.
Nello specifico si legge dalla norma la descrizione di tale “Attività spettacolare” che si ponga in essere “senza impiego di palcoscenico, platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in forma itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti”.
In aggiunta è obbligatorio che il numero degli artisti coinvolti nell’esibizione/rappresentazione sia inferiore a 8 per un numero di rappresentazioni nell’anno che non superi le 150.
Il Ministero dell’Interno, con una sua nota del 6 febbraio 2008 ha inoltre chiarito come già indicato che da quel momento in avanti «la materia rientra fra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana (…) prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte di chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell’ambito del territorio comunale».
Gli esempi di regolamenti nelle grandi città
Nelle principali grandi città, come a Roma, per fare arte di strada è necessario iscriversi in un registro comunale. Qui una recentissima ordinanza vieta le esibizioni nelle zone centrali e nevralgiche della città, come via Condotti e via del Corso, dove solo qualche anno fa si esibivano i Maneskin agli esordi.
Un apposito ufficio comunale per gli artisti di strada, a Milano, rilascia nullaosta e autorizzazioni in occasione delle esibizioni, con la possibilità di prenotazione per coloro che si registrano in un elenco, e con rilevazione delle presenze tramite un servizio di geolocalizzazione.
A Bologna è stato costituito un sistema di registrazione online degli artisti da strada sul sito comunale. È sufficiente inviare un documento di identità, una breve bio dell’artista/gruppo con il repertorio e un video dimostrativo e, una volta completato l’iter di registrazione, ci si potrà esibire nei luoghi consentiti, indicati in un’apposita tabella, grazie ad un sistema online di prenotazione su piattaforma.
I divieti a grandi linee
Provando a generalizzare, seppure come abbiamo visto la regolamentazione è di competenza locale-comunale, agli artisti di strada è vietato esibirsi:
- davanti alle chiese negli orari di svolgimento delle funzioni religiose;
- vicino alle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari di svolgimento delle lezioni;
- nelle strade aperte alla circolazione veicolare, per evidenti ragioni di sicurezza stradale, e in tutti i punti tali da ostacolare il transito, anche pedonale (è possibile, invece, esibirsi sui marciapiedi, ove presenti);
- in prossimità di strutture sanitarie e socio-assistenziali (ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, Rsa, ecc.);
- e nelle fasce orarie di rispetto del silenzio in inverno tra le ore 22:00 e le ore 09:00, in estate dalle 23,00, seppure anche in questo caso vi sono numerose deroghe a questi limiti nelle località turistiche e nella stagione estiva, stabilite da vari provvedimenti comunali.
Di regola le soste per le esibizioni non possono tramutarsi in una occupazione di suolo pubblico, quindi, non possono protrarsi per più di 60 minuti, anche qui con eventuali eccezioni. Attenzione, infine, ai sovraffollamenti di piazze, camminamenti, una determinata distanza dagli altri artisti di strada, solitamente di almeno 10 metri e che in alcuni casi può arrivare a 25 metri e oltre.
Le sanzioni
La violazione di queste disposizioni è punita, ai sensi dei differenti regolamenti comunali, con multe che possono raggiungere e superare i 1.000 euro. Per quelle municipalità prive del proprio regolamento la multa scatterà in base all’articolo 666 del Codice penale, reato depenalizzato nel 1999, che punisce «chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione», con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1.549 euro.
Valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani
Per concludere la panoramica dei riferimenti legislativi, una legge nazionale, la n. 175 del 22 novembre 2017, ha apportato una lettura completamente nuova del fenomeno culturale e anche folcloristico rappresentato dagli artisti di strada riconoscendo espressamente il loro apporto alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani.
Sono stati molti i Comuni che hanno recepito questa impostazione, promuovendo le attività artistiche ‘di strada’ nell’ambito dei rispettivi territori. In alcuni casi agli artisti di strada viene riconosciuto, ai sensi del D.M. 12.11.2007 e delle delibere comunali, un contributo pubblico e/o un rimborso delle spese sostenute per esibirsi.
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