Qualificazione delle Stazioni Appaltanti nella fase esecutiva: le novità operative dal 2025

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Il Correttivo al Codice dei Contratti pubblici ha esteso l’obbligo di qualificazione anche all’esecuzione, e introdotto un nuovo adempimento relativo al monitoraggio dell’efficienza delle procedure: analizziamo le novità normative e gli strumenti digitali per semplificare la gestione dei contratti a supporto dei RUP.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, noto come Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici – pubblicato in Gazzetta Ufficiale SG n. 305 del 31 dicembre 2024 – il legislatore ha sancito l’estensione del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti anche alla fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’evoluzione normativa completa così il quadro regolatorio previsto dal D.Lgs. 36/2023, rendendo obbligatoria la qualificazione per tutte e tre le fasi – progettazione, affidamento ed esecuzione – relative a:
- I contratti di lavoridi importo pari o superiore a 000 euro
- I contratti di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia per l’affidamento diretto, ossia 140.000 euro
Obbligo di qualificazione per la fase esecutiva attivo dal 1° gennaio 2025, concluso il periodo transitorio
Dal 1° gennaio 2025, è pienamente operativo l’obbligo di qualificazione per la fase esecutiva dei contratti pubblici.
Il regime transitorio, previsto per agevolare l’adeguamento alla nuova disciplina, è terminato il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, era ancora consentita l’esecuzione dei contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma solo a precise condizioni:
- iscrizione della Stazione Appaltante all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);
- presenza di una figura tecnica idonea a svolgere le funzioni di RUP, in possesso delle competenze richieste.
Oggi, tutte le Stazioni Appaltanti devono risultare qualificate per poter legittimamente operare nella fase esecutiva dei contratti, nei limiti e secondo i requisiti stabiliti dal Codice.
Requisiti per l’esecuzione: cosa cambia per le Stazioni Appaltanti
Per le Stazioni Appaltanti già qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture
Gli enti già in possesso della qualificazione per le fasi di progettazione e affidamento devono ottenere una qualificazione ulteriore per gestire contratti di importo superiore rispetto al proprio livello di abilitazione.
I requisiti da soddisfare sono indicati nelle tabelle C-bis (per lavori) e C-ter (per servizi e forniture), introdotte all’interno dell’Allegato II.4 con il Correttivo.
Per le Stazioni Appaltanti non ancora qualificate
Per operare legittimamente nell’esecuzione dei contratti che superano le soglie definite dall’Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023, le S.A. devono:
- Essere iscritte all’AUSA
- Avere in organico una figura tecnica idonea a ricoprire il ruolo di RUP
- Dimostrare il possesso dei requisiti previsti nei livelli di qualificazione riportati nelle tabelle C-bis e C-ter precedentemente menzionate
Monitoraggio semestrale dell’efficienza decisionale: nuovo adempimento ANAC
Dal 1° gennaio 2025, tutte le Stazioni Appaltanti qualificate sono soggette a un nuovo obbligo di monitoraggio semestrale, finalizzato a valutare l’efficienza nella gestione delle procedure di gara.
Obiettivo del monitoraggio ANAC
L’obiettivo del monitoraggio consiste nel verificare che il tempo medio tra la presentazione delle offerte e la stipula del contratto non superi i 160 giorni.
In caso di superamento di questa soglia:
- L’ente è tenuto a trasmettere ad ANAC un piano di riorganizzazione;
- La mancata comunicazione o attuazione delle misure concordate con ANAC costituisce una grave violazione ai sensi dell’art. 63, comma 11 del Codice.
Fase esecutiva dei contratti pubblici e adempimenti post-aggiudicazione: due webinar on demand per RUP e DEC
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