Recupero Anno 2013: Vale ai fini della Ricostruzione di carriera Nuova Vittoria al Tribunale di Nocera Inferiore

Anche il Tribunale di Nocera Inferiore con Sentenza N.5531/25 – su ricorso dell’avvocato Baldiserra dell’ufficio legale Asset Scuola – riconosce il diritto al riconoscimento dell’anno 2013. È quanto disposto dal giudice con sentenza del 25 febbraio, con cui si “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l’anno 2013”. La sentenza inoltre “condanna la parte resistente a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell’anno 2013, e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre agli interessi al tasso legale e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria; condanna inoltre la parte resistente ad e

Recupero Anno 2013: Vale ai fini della Ricostruzione di carriera Nuova Vittoria al Tribunale di Nocera Inferiore

Anche il Tribunale di Nocera Inferiore con Sentenza N.5531/25 – su ricorso dell’avvocato Baldiserra dell’ufficio legale Asset Scuola – riconosce il diritto al riconoscimento dell’anno 2013. È quanto disposto dal giudice con sentenza del 25 febbraio, con cui si “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l’anno 2013”.

La sentenza inoltre “condanna la parte resistente a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell’anno 2013, e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre agli interessi al tasso legale e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria; condanna inoltre la parte resistente ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa”.

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