Abuso del diritto sull’obbligo di provvedere in ambito edilizio: il parere del Consiglio di Stato
lentepubblica.it Approfondimento, a cura dell’Avvocato Maurizio Lucca, su una sentenza del Consiglio di Stato che riguarda l’abuso del diritto sull’obbligo di provvedere in ambito edilizio. Il comma 2 bis dell’art. 1, della legge n. 241/1990, impone un obbligo di correttezza (buona fede e collaborazione, mutato come principio nell’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo […] The post Abuso del diritto sull’obbligo di provvedere in ambito edilizio: il parere del Consiglio di Stato appeared first on lentepubblica.it.

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Approfondimento, a cura dell’Avvocato Maurizio Lucca, su una sentenza del Consiglio di Stato che riguarda l’abuso del diritto sull’obbligo di provvedere in ambito edilizio.
Il comma 2 bis dell’art. 1, della legge n. 241/1990, impone un obbligo di correttezza (buona fede e collaborazione, mutato come principio nell’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023) tra PA e cittadino, dove quest’ultimo è titolare di un’aspettativa di buona “condotta” (ex art. 97 Cost) nel riscontrare alle proprie richieste: un dovere di provvedere alle istanze di parte, ex art. 2 della legge n. 241/1990.
Tale regola è assurta a criterio di lettura delle norme, ossia l’interpretazione secondo buona fede (ex art. 1366, c.c.): criterio di interpretazione che non può essere relegato a meramente sussidiario rispetto ai criteri di interpretazione letterale e funzionale: l’elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede, che si specifica in particolare nel significato di lealtà, finalizzata nell’evitare di suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte [1].
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