Applicazione principio di utilizzo dei CCNL su costi manodopera: indicazioni dal MIT
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Il supporto giuridico del MIT ha recentemente fornito chiarimenti sull’applicazione del principio di utilizzo dei contratti collettivi nazionali di settore, come previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 36/2023, in relazione ai costi della manodopera.
La risposta, riferita a un quesito con codice identificativo 2993 del 6 dicembre 2024, si concentra su due aspetti specifici riguardanti la verifica della congruità dei costi del personale impiegato negli appalti.
Che cosa si intende per costi della manodopera?
I costi della manodopera si riferiscono all’insieme delle spese sostenute per il personale impiegato in un’attività lavorativa. Questi costi includono non solo i salari e gli stipendi versati ai lavoratori, ma anche gli oneri contributivi e previdenziali obbligatori per legge, le assicurazioni, le indennità di trasferta, i benefit e altri costi accessori legati al lavoro dipendente.
Nel contesto degli appalti pubblici, il costo della manodopera rappresenta un elemento cruciale per garantire il rispetto delle condizioni contrattuali e delle normative vigenti, assicurando che i lavoratori impiegati ricevano una retribuzione conforme ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settore (CCNL) applicabili. La verifica della congruità di tali costi mira a evitare fenomeni di concorrenza sleale e a tutelare i diritti dei lavoratori.
Applicazione principio di utilizzo dei CCNL su costi manodopera: indicazioni dal MIT
Il sopra citato decreto legislativo 36/2023 prevede che la stazione appaltante (S.A.) debba indicare nel bando di gara o negli inviti il contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento. Tuttavia, l’operatore economico ha la facoltà di proporre un CCNL alternativo, purché garantisca condizioni di tutela equivalenti per i lavoratori. La questione posta riguardava l’obbligatorietà della verifica della congruità del costo della manodopera, anche nel caso in cui l’operatore adotti il medesimo CCNL indicato dalla stazione appaltante e con la stessa quantificazione dei costi.
Secondo la risposta del supporto giuridico, la verifica non è necessaria se l’operatore economico utilizza il medesimo CCNL e rispetta l’importo stabilito dalla stazione appaltante, a meno che non siano state proposte varianti o migliorie che comportino un maggiore impiego di personale.
Diversamente, per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici, la verifica della congruità è obbligatoria. L’articolo 29 del decreto-legge n. 19/2024, al comma 10, stabilisce che il responsabile unico del procedimento (RUP) deve effettuare questa verifica prima del saldo finale dei lavori. Inoltre, il decreto ministeriale n. 143/2021 specifica che tale verifica deve essere condotta in base a indici minimi di congruità, determinati in funzione delle diverse categorie di lavori.
In conclusione, la verifica della congruità dei costi della manodopera non è sempre richiesta, ma dipende dal rispetto delle condizioni contrattuali indicate dalla stazione appaltante. Tuttavia, per gli appalti pubblici, l’adempimento di tale controllo rimane un passaggio imprescindibile prima della conclusione dei lavori.
Il testo del parere
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