Applicazione soccorso istruttorio a domande di partecipazione online a concorso
lentepubblica.it In questo approfondimento il Dottor Marcello Lupoli approfondisce la questione dell’applicazione del soccorso istruttorio relativamente alle domande di partecipazione on line ad un concorso pubblico. La mancata stampa di alcuni documenti da sottoscrivere in forma autografa – documenti che avrebbero dovuto essere scansionati e ricaricati nel sistema – non può implicare un’automatica esclusione dalla procedura […] The post Applicazione soccorso istruttorio a domande di partecipazione online a concorso appeared first on lentepubblica.it.

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In questo approfondimento il Dottor Marcello Lupoli approfondisce la questione dell’applicazione del soccorso istruttorio relativamente alle domande di partecipazione on line ad un concorso pubblico.
La mancata stampa di alcuni documenti da sottoscrivere in forma autografa – documenti che avrebbero dovuto essere scansionati e ricaricati nel sistema – non può implicare un’automatica esclusione dalla procedura concorsuale del candidato che abbia correttamente inserito nel form on line la propria domanda di partecipazione, provvedendo a caricare la documentazione prevista e ottenendo anche un riscontro circa l’acquisizione da parte del sistema.
Tanto, in quanto, non essendovi dubbio circa l’identità del candidato e l’avvenuta ricezione telematica della domanda, la P.A. deve provvedere, mediante soccorso istruttorio, a consentire l’integrazione al concorrente.
È questo, in sintesi, il principio affermato dal Consiglio di Stato, VII sezione, nella sentenza 22 gennaio 2025, n. 498.
Il caso
Allo scrutinio dei supremi giudici amministrativi è stato sottoposto il ricorso proposto avverso la sentenza del giudice amministrativo di prime cure territorialmente competente, resa nel giudizio finalizzato, tra l’altro, all’annullamento della graduatoria definitiva della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio per la copertura di posti presso un ufficio del giudice di pace, nella parte in cui non era prevista l’ammissione della parte ricorrente, del bando di concorso nella parte in cui sanziona con la non ammissione alla procedura la mancata allegazione della copia scansionata della domanda di partecipazione con le modalità ivi contemplate, ovvero non ne prevede la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, nonché, ove adottati, dei singoli atti di ammissione al tirocinio dei candidati collocatisi in graduatoria con un punteggio inferiore a quello conseguito dalla ricorrente all’esito della valutazione dei titoli posseduti.
La doglianza, in particolare, si era incentrata sulla circostanza che la ragione della mancata ammissione alla selezione in parola era fondata sul fatto che l’interessata, all’atto di formalizzare mediante procedura on line la propria domanda di partecipazione, aveva effettuato l’upload in procedura del proprio documento d’identità, ma non aveva provveduto poi a stampare, firmare e caricare il documento con la domanda di partecipazione, come invece previsto dal bando di concorso, censurandosi la violazione dei principi del c.d. soccorso istruttorio, di buon andamento e di efficacia dell’azione amministrativa, nonché del principio dell’affidamento incolpevole.
Esame dell’iter giuridico
La sentenza gravata non ha ravvisato la lesione dei predetti principi e di tanto si è lamentata la ricorrente con l’appello inoltrato ai supremi giudici amministrativi.
Preliminarmente viene vagliata la riproposta eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso per ritenuto difetto di interesse sul rilievo del mancato superamento della prova di resistenza. Al riguardo, il collegio di Piazza Capo di Ferro ha ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere in base alla considerazione che – pur essendo vero che la ricorrente, in caso di annullamento degli atti impugnati, ove ammessa in graduatoria, si collocherebbe nella prima posizione utile dopo i posti disponibili e da assegnare – l’interessata potrebbe giovarsi della clausola di preferenza per la più giovane età anagrafica, che la collocherebbe in posizione poziore rispetto agli altri candidati.
Respinta nei termini che precedono l’eccezione di inammissibilità del ricorso, l’appello è stato, nel merito, ritenuto degno di accoglimento alla luce di recenti pronunzie rese dalla medesima sezione del consesso di Palazzo Spada in casi analoghi (cfr. ordinanze cautelari n. 2906/2024 e n. 4155/2024).
Ed invero, la sentenza de qua ha affidato la sua parte motiva alla considerazione che “per consolidato orientamento giurisprudenziale l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione; per altro verso, l’impugnata clausola del bando di concorso laddove prevede che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall’appellante”.
Applicazione soccorso istruttorio a domande di partecipazione online a concorso
Tanto premesso, i supremi giudici amministrativi hanno ritenuto che il predetto approdo giurisprudenziale trovi applicazione nella fattispecie concreta sottoposta alla loro cognizione, atteso che la candidata ha compilato il form on line e ha effettuato l’upload del documento d’identità, omettendo solamente la fase della stampa, della apposizione della firma autografa, della scansione e successivo caricamento del documento e che la P.A. ricevente non ha mai contestato o messo in dubbio la riferibilità alla candidata della domanda – che risulta regolarmente acquisita – trasmessa in via telematica attraverso la procedura guidata prevista dall’apposita piattaforma, alla quale la candidata medesima ha del resto avuto accesso mediante le credenziali ricevute all’atto della registrazione.
A tanto va aggiunta l’ulteriore considerazione che il sistema informatico ha confermato la correttezza della procedura seguita mediante visualizzazione dello stato della domanda come “definita”, di guisa che non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato alla totale assenza della domanda.
Conseguentemente, la sentenza in disamina ha ritenuto illegittima sia la clausola del bando di concorso immediatamente espulsiva, sia quella contenuta nelle disposizioni finali della lex specialis ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e l’integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità.
Gli errori dell’amministrazione
Viene, pertanto, censurato l’agere dell’Amministrazione convenuta, la quale, “resasi conto dell’inserimento a sistema di una domanda di partecipazione non corredata dal caricamento di dati che abbisognavano di essere sottoscritti in forma autografa, non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere la candidata sulla base di tale mera circostanza, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentirle di emendare il vizio”, atteso che “solo nel caso in cui l’Amministrazione contesti la riferibilità stessa della domanda al suo autore, escludendone la paternità, potrebbe immediatamente pronunciare la esclusione”.
Declinando tali principi nella fattispecie concreta sub iudice ne consegue che risulta acclarato che la domanda sia con certezza riferibile alla candidata, avendola ella compilata con l’ausilio delle credenziali a sistema fornitele dall’Amministrazione e che lo stato della domanda risultasse “definita”.
Corollario di quanto sopra è la declaratoria di illegittimità del bando di concorso “per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione, sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio”.
Anche il dispiegarsi della vicenda concreta ha fatto insorgere in capo alla parte appellante la maturazione “di una condizione di legittimo, ragionevole, affidamento, in merito alla rituale e utile conclusione dell’operazione di iscrizione”.
Le conclusioni dei giudici
In conclusione, il gravame interposto è stato accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza del giudice di prime cure, il ricorso di primo grado è stato ritenuto fondato, con conseguente annullamento della graduatoria definitiva impugnata nella parte in cui non reca l’ammissione del nominativo della ricorrente, del bando di concorso sia nella parte in cui era previsto che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalesse a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui veniva preclusa la regolarizzazione mediante ricorso al c.d. soccorso istruttorio.
La sentenza de qua, da ultimo, ha inteso anche precisare che, in sede di “riedizione del potere”, l’Amministrazione faccia applicazione dei suddetti principi conformativi e ricompili la graduatoria definitiva considerando come utilmente presentata la domanda di partecipazione inoltrata dalla ricorrente.
Il testo della sentenza
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