Decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici: in quali casi è prevista?

lentepubblica.it In quali casi si applica la riduzione del trattamento economico, vale a dire la decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici? Scopriamone di più e vediamo gli ultimi aggiornamenti in materia. La normativa riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, inclusi coloro riconosciuti come invalidi o portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92, ha […] The post Decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici: in quali casi è prevista? appeared first on lentepubblica.it.

Decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici: in quali casi è prevista?

lentepubblica.it

In quali casi si applica la riduzione del trattamento economico, vale a dire la decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici? Scopriamone di più e vediamo gli ultimi aggiornamenti in materia.


La normativa riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, inclusi coloro riconosciuti come invalidi o portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92, ha subito aggiornamenti significativi nel corso degli anni. È fondamentale comprendere come queste disposizioni influenzino il trattamento economico durante i periodi di malattia, specialmente nei primi dieci giorni di assenza.

È fondamentale che i lavoratori interessati si informino sulle previsioni dei contratti collettivi applicabili al loro settore per comprendere appieno i propri diritti e le eventuali esenzioni dalla disciplina generale.

Scopriamone dunque di più sull’argomento in questo nostro focus sulla materia.

Quadro normativo di riferimento della decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici

L’articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008, noto come “decreto Brunetta”, entrato in vigore il 25 giugno 2008 e convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008, ha introdotto misure specifiche per le assenze per malattia nel settore pubblico.

In particolare, per i periodi di assenza per malattia, indipendentemente dalla loro durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nei primi dieci giorni di assenza viene corrisposto il trattamento economico fondamentale, escludendo ogni indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio.

Successivamente, il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del decreto, ha previsto che tale disposizione non si applica al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Con il Decreto Legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, è stato escluso dalla decurtazione anche il personale dei Vigili del Fuoco. In sostanza, la nuova normativa sostituisce il comma 1-bis dell’art. 71 e prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale“.

Dettagli sul trattamento economico fondamentale

La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7/2008 specifica quali voci rientrano nel trattamento economico fondamentale. Si tratta del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni “ad personam” per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.

Inoltre, per il personale dell’area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni “ad personam” e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.

Per la qualificazione delle voci retributive, la circolare n. 7/2008 rinvia alle definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento, in conformità all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che stabilisce: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi“. È importante sottolineare che l’ultimo comma dell’art. 71 prevede che la disciplina che dispone la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia non può essere derogata dai contratti collettivi.

Applicazione della decurtazione in caso di invalidità e/o handicap

La normativa non distingue tra le cause delle assenze per malattia né tra dipendenti disabili e non disabili. Pertanto, anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di invalidità e/o di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 sono soggetti alla stessa penalizzazione.

Tuttavia, resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Modalità di applicazione della decurtazione

La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la decurtazione è “permanente“, nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno, e per tutti i dieci giorni, anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.

Decorsi i dieci giorni, si applicherà il regime giuridico-economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ed accordi di comparto per le assenze per malattia. La decurtazione opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. I CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.

Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia. È importante notare che la decurtazione si applica anche in caso di imputazione a malattia delle assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.

Congedo per cure per lavoratori invalidi

Il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, all’articolo 7, disciplina in questo contesto il congedo per cure destinato ai lavoratori mutilati e invalidi civili, offrendo loro un periodo di assenza retribuita per sottoporsi a trattamenti terapeutici legati alla propria condizione di invalidità.

Chi può richiederlo

Possono beneficiare del congedo:

  • I lavoratori subordinati (sia del settore pubblico che privato) mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
  • Il requisito dell’invalidità deve essere certificato dalla Commissione medica preposta al riconoscimento dell’invalidità civile.
  • La riduzione della capacità lavorativa deve essere di origine civile e non derivante da infortuni sul lavoro o cause di servizio, per le quali esistono altre tutele specifiche.

Durata e modalità di fruizione

  • Il congedo può essere concesso per un periodo massimo di trenta giorni all’anno.
  • Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, a seconda delle esigenze terapeutiche del lavoratore.
  • Il periodo di congedo non è computabile nel periodo di comporto (ossia il limite massimo di assenze per malattia oltre il quale il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro).

Finalità e certificazione richiesta

Il congedo per cure è concesso esclusivamente per sottoporsi a:

  • Cure mediche o riabilitative strettamente collegate all’invalidità riconosciuta.
  • Trattamenti necessari per prevenire l’aggravarsi della patologia invalidante.

Per ottenere il congedo, il lavoratore deve presentare:

  1. Certificazione medica rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura convenzionata, attestante la necessità delle cure in relazione alla patologia invalidante riconosciuta.
  2. Domanda formale al datore di lavoro, indicando il periodo di fruizione e allegando la documentazione medica.
  3. Eventuali integrazioni richieste dall’ente previdenziale o dal datore di lavoro, per verificare la correlazione tra le cure e l’invalidità certificata.

The post Decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici: in quali casi è prevista? appeared first on lentepubblica.it.

Qual è la vostra reazione?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow