Dipendenti pubblici: indennità di mensa non fa parte dello stipendio
lentepubblica.it La Corte di Cassazione ha affermato che, per i dipendenti pubblici, l’indennità di mensa non ha natura retributiva e quindi non fa parte dello stipendio: unica eccezione nel caso lo prevedano i CCNL dei vari comparti. Questo principio è radicato nell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche […] The post Dipendenti pubblici: indennità di mensa non fa parte dello stipendio appeared first on lentepubblica.it.
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La Corte di Cassazione ha affermato che, per i dipendenti pubblici, l’indennità di mensa non ha natura retributiva e quindi non fa parte dello stipendio: unica eccezione nel caso lo prevedano i CCNL dei vari comparti.
Questo principio è radicato nell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche nella Legge 8 agosto 1992, n. 359. La sentenza rappresenta un ulteriore tassello nella definizione del complesso quadro normativo relativo al pubblico impiego contrattualizzato, offrendo importanti chiarimenti per lavoratori e datori di lavoro.
La vicenda giudiziaria
L’ordinanza trae origine da una controversia tra un ex dipendente ospedaliero e la struttura sanitaria presso cui era impiegato. La Corte d’Appello di Bari aveva accolto parzialmente il ricorso dell’ospedale contro una precedente decisione del Tribunale di Foggia, riducendo l’importo riconosciuto al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR). L’importo, calcolato sulla base di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, ammontava a 5.526,71 euro, al lordo delle imposte, con interessi e rivalutazione monetaria.
I punti contestati
Tra le questioni sollevate vi era l’inclusione di alcune voci, come straordinari continuativi e indennità di mensa, nel computo del TFR. La Corte d’Appello aveva stabilito che:
- gli emolumenti percepiti in modo continuativo prima del maggio 1982 e non occasionali successivamente dovevano essere considerati;
- dal 1° gennaio 2002, in base all’articolo 46 del CCNL Sanità Pubblica, alcune voci, tra cui incentivi e compartecipazioni, non potevano più essere incluse nel calcolo del TFR.
Per quanto riguarda l’indennità di mensa, la Corte aveva ritenuto applicabile la normativa pattizia, escludendola dal computo solo a partire dalla sua entrata in vigore.
Il ricorso in Cassazione
L’ospedale ha presentato ricorso in Cassazione con cinque motivi, tra cui:
- l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante un precedente giudicato del Tribunale di Foggia che avrebbe escluso la natura subordinata di alcune indennità;
- la violazione delle norme che regolano il TFR e l’indennità di mensa, sostenendo che quest’ultima non rientrasse tra le voci utili al calcolo retributivo, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso, evidenziando l’assenza di documentazione adeguata per provare l’esistenza di un giudicato rilevante. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo, riconoscendo che l’indennità di mensa non doveva essere inclusa nel calcolo del TFR, salvo diversa disposizione contrattuale.
Secondo la normativa, né il valore del servizio mensa né la prestazione sostitutiva erogata a chi non ne usufruisce possono essere considerati parte della retribuzione, a meno che non sia diversamente previsto nei contratti collettivi nazionali o aziendali, anche se stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto.
La pronuncia conferma dunque che l’indennità di mensa non è automaticamente considerata una componente retributiva. Tuttavia, le disposizioni contrattuali possono derogare alla normativa generale, rendendo fondamentale un’analisi attenta dei CCNL applicabili. Questo principio si riflette anche su altre voci retributive, sottolineando la necessità di criteri chiari e uniformi nel calcolo del TFR.
Il testo della sentenza
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