Diritto all'oblio oncologico: le FAQ del Garante della Privacy

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Diritto all'oblio oncologico: le FAQ del Garante della Privacy

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Il Garante della Privacy ha pubblicato una serie di FAQ sul diritto all’oblio oncologico, definendo le modalità di certificazione e i limiti imposti a datori di lavoro, banche e assicurazioni.


Questo diritto rappresenta una tutela fondamentale per le persone che hanno superato una patologia tumorale, garantendo loro la possibilità di non essere discriminate in ambiti come il lavoro e l’accesso ai servizi finanziari.

Il Garante per la protezione dei dati personali svolge in tale contesto un ruolo chiave nella vigilanza e nella promozione di una corretta applicazione della legge, assicurando che il principio di non discriminazione venga rispettato in tutti i settori coinvolti.

Certificazione e conservazione dei dati

Il certificato di oblio oncologico deve seguire un modello prestabilito e includere solo le informazioni anagrafiche essenziali: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza dell’interessato. Non devono essere riportati dettagli sulla patologia o sui trattamenti ricevuti.

Quanto alla conservazione, l’istanza deve essere archiviata per un decennio dalla presentazione, mentre la certificazione va mantenuta per dieci anni dalla sua ricezione. Al termine di questo periodo, i dati devono essere eliminati.

Chi vigila sul rispetto del diritto all’oblio oncologico?

Il compito di garantire il rispetto della normativa spetta al Garante della Privacy, come previsto dall’articolo 5 della legge 7 dicembre 2023, n. 193. L’Autorità ha il compito di supervisionare sia gli enti pubblici che le realtà private, promuovendo anche iniziative di sensibilizzazione per informare i cittadini sui loro diritti e sull’importanza della normativa.

Accesso ai servizi bancari e assicurativi

Le istituzioni finanziarie non possono chiedere informazioni sulle patologie oncologiche concluse da oltre dieci anni, a meno che la malattia non sia insorta prima dei 21 anni: in tal caso, il periodo si riduce a cinque anni.

Le banche e le assicurazioni non possono ottenere queste informazioni nemmeno da fonti diverse dal contraente. Inoltre, se tali dati sono già in possesso dell’istituto per altre ragioni, non possono essere utilizzati per determinare le condizioni contrattuali.

Gli operatori finanziari devono informare i clienti sull’esistenza del diritto all’oblio oncologico e menzionarlo nei documenti contrattuali. Inoltre, è espressamente vietato richiedere visite mediche di controllo o accertamenti sanitari per la stipula di contratti.

Trattamento delle informazioni nei contratti in essere

Coloro che hanno già sottoscritto contratti bancari o assicurativi possono far valere il diritto all’oblio oncologico inviando la relativa certificazione tramite raccomandata o posta elettronica certificata. Gli istituti finanziari hanno trenta giorni per cancellare i dati riguardanti la patologia pregressa.

Una volta decorso il termine previsto dalla legge, non è possibile utilizzare le informazioni già fornite in precedenza per valutare il rischio finanziario o la solvibilità del contraente.

Tutela nel mondo del lavoro

Anche in ambito occupazionale la normativa garantisce protezione. Durante il processo di selezione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, i datori non possono richiedere informazioni su precedenti patologie oncologiche se il trattamento è terminato da oltre dieci anni (cinque per chi ha avuto la malattia prima dei 21 anni).

Questa restrizione si applica anche quando è necessario verificare i requisiti psico-fisici per l’assunzione. Il datore di lavoro, inoltre, non può raccogliere questi dati attraverso terzi né considerarli per valutare l’idoneità professionale del candidato.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il medico competente è l’unico autorizzato a trattare le informazioni sanitarie necessarie. Il datore di lavoro, invece, non può accedere a dettagli relativi alla diagnosi o alla storia clinica del dipendente, come stabilito dal decreto legislativo 81/2008.

Diritto all’oblio oncologico: le FAQ del Garante della Privacy

Qui il documento completo.

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