Ecco a chi spetta la pensione di reversibilità secondo la Cassazione
lentepubblica.it Una sentenza della Cassazione, la numero 14287/2024, fornisce importanti indicazioni sui requisiti per potere beneficiare della pensione di reversibilità. La pensione ai superstiti è una forma di integrazione economica erogata in seguito al decesso di un pensionato (pensione di reversibilità) oppure di un assicurato (pensione indiretta). Essa consiste nel riconoscimento, in misura percentuale, di una […] The post Ecco a chi spetta la pensione di reversibilità secondo la Cassazione appeared first on lentepubblica.it.

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Una sentenza della Cassazione, la numero 14287/2024, fornisce importanti indicazioni sui requisiti per potere beneficiare della pensione di reversibilità.
La pensione ai superstiti è una forma di integrazione economica erogata in seguito al decesso di un pensionato (pensione di reversibilità) oppure di un assicurato (pensione indiretta). Essa consiste nel riconoscimento, in misura percentuale, di una frazione della prestazione che il defunto percepiva o avrebbe percepito.
Alcuni dettagli sulla pensione di reversibilità
In particolare, la pensione di reversibilità rappresenta un aiuto economico originariamente introdotto a sostegno delle vedove dei lavoratori iscritti all’INPS. Nel corso degli anni, tuttavia, la platea dei beneficiari è stata ampliata attraverso specifiche disposizioni legislative, al fine di includere anche altri familiari superstiti, nonché rendere più giusti i criteri di accesso.
Calcolo
La pensione di reversibilità viene calcolata come una percentuale della pensione del dante causa, mentre quella indiretta si riconosce a condizione che l’assicurato abbia maturato:
- almeno 15 anni di anzianità contributiva e assicurativa, oppure
- 5 anni di contributi, di cui non meno di 3 nel quinquennio antecedente al decesso.
Superstiti riconosciuti dalla legge
Il beneficio può essere riconosciuto ai seguenti superstiti:
- coniuge o unito civilmente: salvo che contragga nuovo matrimonio: in questo caso, perde il diritto. In tal evenienza, gli spetta comunque un assegno per una volta pari a due annualità della quota pensionistica vigente al momento del nuovo vincolo coniugale (come previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 39/1945);
- coniuge separato;
- coniuge divorziato, il quale può beneficiare della pensione se:
- è titolare dell’assegno divorzile;
- non si è nuovamente risposato;
- l’inizio del rapporto assicurativo del defunto è antecedente alla pronuncia che ha decretato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui il defunto abbia contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio, le percentuali spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato saranno determinate con sentenza dal Tribunale;
- figli minorenni alla data del decesso;
- figli inabili al lavoro, indipendentemente dall’età, che risultavano a carico del defunto;
- figli maggiorenni studenti: in particolare, coloro che non svolgono attività lavorativa e frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili al sistema scolastico, hanno diritto fino al compimento dei 21 anni; mentre gli studenti universitari, a condizione di essere a carico del genitore al momento del decesso e non percepire redditi da lavoro, possono beneficiare della pensione fino al termine legale del corso, ma non oltre il compimento dei 26 anni.
Un soggetto è “a carico” di un altro quando sussiste una condizione di mancata autosufficienza economica e la consuetudine di convivenza con il defunto.
In assenza di coniuge e figli – o se questi non hanno diritto al beneficio – il sostegno può essere esteso:
- ai genitori del defunto, purché abbiano compiuto il 65° anno, non percepiscano una pensione diretta o indiretta e risultino a carico del lavoratore deceduto;
- in mancanza di genitori, il beneficio spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili che, in aggiunta a essere inabili al lavoro e privi di altre pensioni, sono economicamente dipendenti dal defunto.
A chi spetta la pensione di reversibilità secondo la Cassazione
Una recente decisione della Cassazione (ordinanza n. 14287 del 22 maggio 2024) ha suscitato notevoli preoccupazioni riguardo ai futuri pagamenti della pensione di reversibilità. La Cassazione ha infatti chiarito che il beneficio, erogato in seguito al decesso del titolare della pensione diretta, non può essere ulteriormente distribuito ai superstiti.
La controversia in oggetto deriva dalla richiesta di una donna di ottenere il diritto alla pensione di reversibilità, avanzata a seguito della morte della madre, titolare di tale beneficio pensionistico. La ricorrente ha basato la propria domanda su due principali motivazioni:
- inabilità al lavoro: la donna ha dichiarato di essere inabile a svolgere attività lavorativa, una condizione che la colloca in una situazione di vulnerabilità economica;
- vivenza a carico della madre: la ricorrente ha sostenuto di essere a carico della madre, la quale riceveva una pensione di reversibilità dopo il decesso del marito. Secondo la sua interpretazione, questa dipendenza economica avrebbe dovuto consentirle di subentrare nel trattamento di reversibilità dopo la morte della madre.
Secondo quanto previsto dall’art. 22 della l. 903/1965, il diritto spetta esclusivamente al coniuge e ai figli – minorenni o maggiorenni se riconosciuti inabili e a carico del defunto – stabilendo che il beneficio si applica in un’unica occasione. Di conseguenza, non è possibile riconoscere una doppia attribuzione della reversibilità.
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