Estinzione dei reati ambientali: la natura giuridica del verbale di prescrizione

lentepubblica.it Approfondimento sulla natura giuridica del verbale di prescrizione, in seguito alla pubblicazione delle nuove linee guida dell’estinzione dei reati ambientali espresse nella Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006. Sono state recentemente pubblicate le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) n. 52/2024, approvate con delibera del Consiglio n. 252/2024 del 23 luglio 2024, […] The post Estinzione dei reati ambientali: la natura giuridica del verbale di prescrizione appeared first on lentepubblica.it.

Estinzione dei reati ambientali: la natura giuridica del verbale di prescrizione

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Approfondimento sulla natura giuridica del verbale di prescrizione, in seguito alla pubblicazione delle nuove linee guida dell’estinzione dei reati ambientali espresse nella Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006.


Sono state recentemente pubblicate le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) n. 52/2024, approvate con delibera del Consiglio n. 252/2024 del 23 luglio 2024, per l’applicazione della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali, ex Parte VI-bis, d.lgs. n. 152/2006.

In tale documento, è definita la natura giuridica della prescrizione, impartita ai sensi dell’articolo 318-ter del d.lgs. n. 152/2006, dall’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero dalla polizia giudiziaria, asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia in rilievo.

Può, dunque, così leggersi: «Riguardo alla natura giuridica del verbale di prescrizioni risulta pacifico che debba riconoscersi al suddetto la natura di atto tipico di polizia giudiziaria. La conseguenza è che il verbale di prescrizioni risulta sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale. Il verbale di prescrizioni non è quindi impugnabile né con ricorso al TAR, né con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica».

Su tale interpretazione convergono gli indirizzi delle varie Procure che sul punto si sono espresse dall’entrata in vigore della legge n. 68/15 ad oggi e la copiosa giurisprudenza formatasi con riferimento all’analoga procedura estintiva disciplinata dal d.lgs. n. 758/1994 e consolidatasi con le pronunce gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione civile (nn. 3694 e 3695 del 09.03.2012).

Natura giuridica del verbale di prescrizione

Sul piano giurisprudenziale, sulla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, d.lgs. n. 152/06 si segnalano, al momento, l’ordinanza del TAR Toscana n. 770 del 19.11.2015 e la sentenza del TAR Toscana n. 1611 del 08.11.16, nonché la decisione resa su un ricorso straordinario dal Presidente della Repubblica con decreto del 22.12.2020 (sulla base del parere del Consiglio di Stato, adunanza del 7 ottobre 2020).

Le citate pronunce si collocano nel solco tracciato dalla giurisprudenza in materia di sicurezza di lavoro.

Infine, anche la lettera dell’art. 318-ter, d.lgs. 152/06 porta a riconoscere la natura di atto di polizia giudiziaria alle prescrizioni: infatti, da un punto di vista soggettivo il verbale di prescrizioni non è imputabile ad un organo dell’apparato amministrativo, bensì all’organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero alla polizia giudiziaria, entrambi chiamati ad operare sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.

Peraltro, anche se l’art. 318-ter (innovando rispetto all’analoga procedura estintiva vigente in materia di sicurezza del lavoro) prevede che la prescrizione prima di essere impartita debba essere “asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata”, tale passaggio non muta la natura del verbale con cui le stesse vengono impartite al trasgressore.

Estinzione dei reati ambientali è e resta procedimento penale

Dal tenore della disposizione e dalla lettura confermata dalle Procure, si evince infatti che l’attività di asseverazione (che di per sé non richiede l’attribuzione di poteri di polizia giudiziaria) svolge una funzione di validazione tecnico-amministrativa del contenuto delle prescrizioni e viene assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle attività connesse alla materia ambientale, senza mutare la natura penale della procedura, né dei relativi atti.

Da un punto di vista oggettivo, dunque, l’atto con il quale vengono impartite le prescrizioni non è affatto avulso dal procedimento penale, in quanto presuppone l’accertamento di un reato ed ha la finalità di estinguere la contravvenzione accertata.

Più in generale, infatti, il procedimento di estinzione, anche se può terminare con un’estinzione del reato in sede amministrativa è, e resta, un procedimento penale regolato, anche in sede di indagini, dalle norme del Codice di procedura penale.

La sentenza della Corte di cassazione n. 24483/2021 ha ulteriormente precisato che la prescrizione è un atto tipico della polizia giudiziaria, non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, che infatti può esercitare il sindacato sulla correttezza dell’operato dell’organo di vigilanza/polizia giudiziaria solo all’esito delle determinazioni del PM in ordine all’esercizio dell’azione penale (in tal senso Linee guida della Procura di Asti del 25 gennaio 2022).

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