Giudizio di ottemperanza: le omissioni della PA in caso di sentenza sfavorevole

lentepubblica.it In questo approfondimento il Dottor Marcello Lupoli approfondisce, attraverso una recente sentenza del TAR l’applicazione del giudizio di ottemperanza quando emergono omissioni della PA in caso di sentenza sfavorevole ad essa. Al fine di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli di un giudicato illegittimamente negati dalla P.A. con un comportamento omissivo, viene esperito […] The post Giudizio di ottemperanza: le omissioni della PA in caso di sentenza sfavorevole appeared first on lentepubblica.it.

Giudizio di ottemperanza: le omissioni della PA in caso di sentenza sfavorevole

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In questo approfondimento il Dottor Marcello Lupoli approfondisce, attraverso una recente sentenza del TAR l’applicazione del giudizio di ottemperanza quando emergono omissioni della PA in caso di sentenza sfavorevole ad essa.


Al fine di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli di un giudicato illegittimamente negati dalla P.A. con un comportamento omissivo, viene esperito il giudizio di ottemperanza, il cui oggetto consiste nella verifica circa la puntuale esecuzione della pronuncia, atteso l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla stessa, non sussistendo in capo alla P.A. alcuna discrezionalità relativamente all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità con riguardo al quomodo.

È questo, in sintesi, il principio ribadito dal T.A.R. Lazio, Roma, nella sentenza 31 gennaio 2025, n. 2176 resa dalla terza sezione.

Il caso

All’attenzione dei giudici amministrativi capitolini è stato portato il ricorso di una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito finalizzato ad ottenere l’ottemperanza da parte del predetto dicastero al giudicato discendente dalla sentenza del tribunale territorialmente competente, in funzione del giudice del lavoro, passata in giudicato, nonché la condanna del ministero convenuto in giudizio al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art, 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

In particolare, la pronuncia, divenuta res iudicata, di cui si chiede l’ottemperanza, aveva accertato in capo alla parte istante il diritto ad essere inquadrata, a partire da un dato anno scolastico, nella seconda fascia stipendiale con una determinata anzianità di servizio, sulla base del C.C.N.L. di riferimento, con conseguente condanna del citato ministero al pagamento di una determinata somma di denaro, nonché di un ulteriore incremento mensile sino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, con riconoscimento di interessi legali dalla maturazione al saldo.

Viene, altresì, rammentato nel dictum in disamina che la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione e che avverso la stessa non era stato proposto gravame, con conseguente suo passaggio in giudicato, come da certificazione depositata in giudizio.

Ciononostante, non era stata data esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza del giudice del lavoro e, pertanto, con il ricorso de quo la parte interessata ne ha chiesto l’ottemperanza, con assegnazione a tal fine di un termine e richiesta – in caso di ulteriore inerzia – della nomina di un commissario ad acta per provvedervi in sua vece.

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