Gli effetti dell'annullamento del concorso sul contratto di lavoro

lentepubblica.it Ecco alcuni chiarimenti, mediante l’analisi di una recente sentenza della Cassazione a cura del Dott. Marcello Lupoli, sugli effetti dell’annullamento del concorso sul contratto di lavoro. L’annullamento di un concorso pubblico in autotutela per vizi di legittimità riscontrati nella relativa sequenza procedimentale (nella specie, l’assenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale) determina […] The post Gli effetti dell'annullamento del concorso sul contratto di lavoro appeared first on lentepubblica.it.

Gli effetti dell'annullamento del concorso sul contratto di lavoro

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Ecco alcuni chiarimenti, mediante l’analisi di una recente sentenza della Cassazione a cura del Dott. Marcello Lupoli, sugli effetti dell’annullamento del concorso sul contratto di lavoro.


L’annullamento di un concorso pubblico in autotutela per vizi di legittimità riscontrati nella relativa sequenza procedimentale (nella specie, l’assenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale) determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, ancorché accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione della procedura stessa.

Tanto, in quanto è ravvisabile un vizio genetico del contratto, riconducibile alla nullità testuale prevista dall’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001.

È questo, in sintesi, il principio affermato nell’ordinanza 26 novembre 2024, n. 30478 resa dalla sezione Lavoro della Corte di cassazione.

Il caso

Il ricorso portato all’attenzione dei giudici di Piazza Cavour è  proposto da una Provincia ed è finalizzato ad ottenere la cassazione della sentenza della corte d’appello territorialmente competente, con la quale era stato respinto il gravame proposto dall’amministrazione e confermato la sentenza del giudice di prime cure, che aveva accolto la domanda avanzata dall’originario vincitore del concorso, per titoli ed esami, bandito dal predetto ente e finalizzato all’assunzione di un dirigente amministrativo.

In particolare, la domanda era stata proposta per l’accertamento della nullità e/o dell’illegittimità dei provvedimenti adottati dall’ente locale e del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il quale era stato riattivato il rapporto con inquadramento nella qualifica funzionale originariamente ricoperta dall’interessato, con conseguente diritto dello stesso ad essere collocato nella posizione di dirigente della Provincia e condanna di quest’ultima a reintegrarlo nella predetta posizione funzionale di dirigente, nonché al pagamento delle differenze retributive fino all’effettiva reintegrazione.

Lo svolgimento della causa

Ad esito della procedura concorsuale vi era stata l’impugnazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, degli atti della stessa da parte del secondo classificato in graduatoria, che aveva censurato la circostanza che il primo classificato (ed attuale controricorrente) non possedesse il requisito del periodo di cinque anni di esperienza. Il ricorso straordinario, deciso con D.P.R., era stato accolto sulla base di un parere reso dal Consiglio di Stato e, pertanto, la Provincia, nel prendere atto dell’esito del predetto ricorso, visto l’annullamento degli atti amministrativi che avevano costituito il presupposto del contratto di lavoro con l’interessato quale dirigente, aveva dichiarato l’effetto caducatorio determinato dal D.P.R. sul contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto con il primo classificato in graduatoria.

Il giudice del gravame, condividendo la motivazione seguita dal giudice di primo grado, aveva affidato, tra l’altro, la propria pronuncia alla considerazione che nel lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e dunque – ad avviso della corte territoriale –  non era possibile ragionare in termini di automatico effetto caducatorio del contratto come mera conseguenza dell’annullamento della procedura concorsuale a monte, in mancanza di specifiche previsioni nel bando ovvero nel contratto.

Avverso la pronuncia resa dal giudice d’appello la Provincia ha proposto ricorso per cassazione, affidando la doglianza a due motivi.

In particolare, la censura si è appuntata sulla parte della sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo lo scioglimento unilaterale del contratto individuale di lavoro dirigenziale da parte dell’amministrazione nonostante la nullità del contratto di lavoro per sopravvenuto annullamento del concorso propedeutico all’assunzione.

La doglianza è stata ritenuta fondata, con effetto assorbente rispetto al secondo motivo.

I precedenti giuridici

Ed invero, gli “Ermellini” hanno fatto presente (richiamando, tra le molte, Cass., Sez. Lavoro, 17 gennaio 2022, n. 1307) che “in tema di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell’art. 21- novies della legge n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi”. In sintesi, “l’assenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale dà luogo ad un vizio genetico del contratto”.

Gli effetti dell’annullamento del concorso sul contratto di lavoro

Pertanto, non è revocabile in dubbio la circostanza che nell’impiego pubblico, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali, la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traduca in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità che l’amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere.

In altri termini, la correttezza della procedura concorsuale instaurata costituisce il presupposto per la genesi di un valido contratto individuale, in quanto l’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all’esito di una procedura concorsuale espletata nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dalla lex specialis del bando si riflette necessariamente sulla validità del contratto di lavoro stipulato con la P.A., in quanto individua un elemento che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente, di guisa che, ove si consentisse lo svolgimento di un rapporto di lavoro con un soggetto privo di un requisito, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione, secondo la Costituzione (art. 97), deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici, in modo che ne siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità.

Declinando i predetti principi nella fattispecie concreta portata all’attenzione dei supremi giudici di legittimità, ne consegue, ad esito dell’accoglimento del primo motivo di doglianza e dell’assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza d’appello con rinvio della controversia alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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