Il Correttivo al Codice Appalti ridefinisce il Principio di Rotazione
lentepubblica.it Ecco come cambierà il principio di rotazione alla luce dell’approvazione del decreto correttivo al Codice degli Appalti, tra semplificazioni e dubbi di legittimità. Il 22 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo contenente nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. 36/2023. Uno schema di […] The post Il Correttivo al Codice Appalti ridefinisce il Principio di Rotazione appeared first on lentepubblica.it.
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Ecco come cambierà il principio di rotazione alla luce dell’approvazione del decreto correttivo al Codice degli Appalti, tra semplificazioni e dubbi di legittimità.
Il 22 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo contenente nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. 36/2023. Uno schema di decreto che, nella giornata del 9 dicembre, ha ricevuto anche il primo via libera dal Senato.
L’intervento legislativo mira a semplificare e razionalizzare la disciplina vigente, conformandosi alle richieste di modifica da parte dell’Unione Europea, nonché a porre rimedio alle criticità emerse in fase di applicazione del nuovo Codice.
Quali sono gli ambiti di intervento del correttivo?
Vari sono gli ambiti oggetto dell’intervento, tra cui in particolare:
- principio di rotazione;
- l’equo compenso;
- il meccanismo di revisione dei prezzi;
- la digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM;
- tutela della micro, piccole e medie imprese (MPMIP)
- le tutele lavoristiche;
- la qualificazione delle stazioni appaltanti.
Principio di rotazione
La prima modifica rilevante è quella dell’art. 49 del Codice Appalti, che disciplina il “Principio di rotazione degli affidamenti”.
Lo schema di d.lgs. correttivo modifica del co. 4, che viene sostituito con la seguente previsione: “In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.”
Equo compenso
Rilevante è altresì il chiarimento relativo all’applicabilità della legge sull’equo compenso (l. 49/2023) al settore dei contratti pubblici. Sono stati definiti criteri specifici per l’affidamento dei contratti inerenti ai servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici e intellettuali, con importi pari o superiori a 140.000 euro. In particolare, i corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per definire l’importo base della gara, includendo compensi e oneri accessori, sia fissi che variabili.
Inoltre, l’aggiudicazione di tali contratti deve avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo e seguendo regole precise:
- il prezzo, per il 65% dell’importo di gara, è fisso e non soggetto a ribasso, garantendo il rispetto del principio dell’equo compenso;
- per il restante 35%, è ammessa una riduzione delle tariffe in sede di gara, con l’obbligo per la stazione appaltante di fissare un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%, valorizzando così l’aspetto qualitativo della prestazione.
Contratti di ingegneria e architettura
Per i contratti relativi a ingegneria e architettura, si applicano norme specifiche per verificare le offerte anomale, prevedendo l’esclusione automatica delle proposte che non rispettano i principi dell’equo compenso. Inoltre, per i servizi di ingegneria e architettura con importi inferiori a 140.000 euro e affidati direttamente, i corrispettivi possono subire una riduzione massima del 20%.
Digitalizzazione
In tema di digitalizzazione, il decreto introduce misure che:
- ottimizzano l’aggiornamento del fascicolo virtuale degli operatori economici;
- definiscono le regole per la certificazione delle piattaforme delle stazioni appaltanti connesse alla Banca dati ANAC;
- distribuiscono i compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti per il caricamento dei dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- snelliscono il funzionamento del casellario informatico;
- razionalizzano i requisiti tecnici per redigere in formato digitale i documenti relativi alla programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere;
- aggiornano termini e criteri per utilizzare il BIM (Building Information Modeling) nei processi di gestione informativa delle costruzioni.
Dal 1° gennaio 2025, l’uso del BIM sarà obbligatorio per gli appalti di progettazione e costruzione di nuovi edifici e per interventi su immobili esistenti. Per questi ultimi, la soglia passa da un importo base di gara di 1 milione a 2 milioni di euro stimati parametricamente. Inoltre, per i beni culturali, il BIM sarà obbligatorio sopra la soglia comunitaria di 5.538.000 euro.
Suddivisione in lotti, subappalto, contratti collettivi e altro
Il Decreto Correttivo inoltre rafforza il principio di suddivisione in lotti, chiarendo che i lotti quantitativi non devono essere funzionalmente autonomi.
Nel subappalto, è introdotta una quota obbligatoria del 20% delle prestazioni da riservare alle PMI, salvo comprovate eccezioni motivate dalla stazione appaltante. Inoltre, è prevista la possibilità di riservare appalti sotto soglie europee alle MPMI, valutando caso per caso le caratteristiche delle prestazioni e del mercato di riferimento.
Il nuovo Allegato I.01 stabilisce poi i parametri per individuare il contratto collettivo applicabile, distinguendo tra lavori e servizi/forniture:
- nei lavori, si presume l’equipollenza tra contratti collettivi di organizzazioni rappresentative nei settori ATECO;
- nei servizi e forniture, l’equipollenza è valutata secondo criteri compensativi.
Il correttivo inoltre introduce strumenti sintetici, sviluppati con il contributo dell’ISTAT, per semplificare l’adeguamento dei prezzi contrattuali. Un nuovo Allegato II.2-bis dettaglia le modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi.
Dal 2025, nuovi requisiti mirano a monitorare l’efficienza decisionale. Sono previsti incentivi per l’utilizzo di stazioni qualificate, corsi di formazione anche privati e la creazione di un Tavolo ANAC per il coordinamento dei soggetti aggregatori.
I consorzi stabili potranno utilizzare i requisiti delle consorziate non esecutrici per partecipare alle gare, rispettando però il divieto di concorrere in più consorzi.
È stata altresì ridefinita la disciplina di premi e penali per accelerazioni o ritardi, così come le norme sulle varianti contrattuali.
Infine, in materia di partenariato pubblico privato, le nuove regole prevedono una fase pubblica per individuare chi può esercitare la prelazione e maggiore trasparenza sulle proposte spontanee. È inoltre introdotta una fase preliminare per la loro valutazione.
Le censure del Consiglio di Stato
Con il parere n. 01463 del 2 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi sulla legittimità del decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, ritenendolo in contrasto con la legge delega n. 78/2022. Il parere pone interrogativi rilevanti sulla procedura adottata dal Governo, sulle implicazioni tecniche e politiche, e sul merito delle modifiche normative.
La legge delega prevedeva che il Governo potesse apportare correttivi al Codice entro due anni dall’adozione, seguendo la “stessa procedura” utilizzata per la redazione iniziale. Tale iter richiedeva:
- una proposta congiunta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle infrastrutture;
- il concerto con altri ministri competenti;
- il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni;
- la redazione tecnica del testo da parte del Consiglio di Stato.
Nel caso del correttivo, sono mancati sia il parere preventivo della Conferenza unificata, sia il coinvolgimento del Consiglio di Stato in sede consultiva, elementi che il Consiglio ritiene fondamentali per garantire la conformità alla legge delega e il rispetto del principio di legalità formale.
Il Correttivo al Codice Appalti ridefinisce il Principio di Rotazione, che riceve (stavolta) il benestare anche dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato la modifica proposta al co. 4 dell’art. 49. Come anticipato, il decreto correttivo ha sostituito il co. 4 dell’art. 49, introducendo una disciplina più dettagliata per i casi in cui sia possibile derogare al principio di rotazione. La nuova formulazione del co. 4 specifica che:
- la deroga è consentita previa verifica:
- della accurata esecuzione del contratto precedente;
- della qualità della prestazione resa dal contraente uscente.
L’obiettivo è rafforzare i criteri di “meritevolezza” per la scelta del contraente uscente, fornendo una base oggettiva e trasparente per la deroga.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità e la razionalità della modifica, esprimendosi con un “Nulla da osservare”. Nel parere, viene sottolineato che:
- la nuova formulazione migliora la chiarezza normativa e rafforza le garanzie di imparzialità e trasparenza nella gestione degli affidamenti sotto-soglia;
- la specificazione dei criteri di valutazione (accuratezza e qualità) per la deroga al principio di rotazione rappresenta un progresso nell’assicurare un uso appropriato della discrezionalità amministrativa.
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