Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti: come funzionano?

lentepubblica.it Approfondimento, a cura dell’Avvocato Maurizio Lucca, sulle novità in materia di Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti. Il comma 9 (più volte “rimaneggiato”), dell’art. 5, Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, del DL 6 luglio 2012, n. 95, impone alle PA il divieto di «attribuire incarichi di studio e di consulenza […] The post Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti: come funzionano? appeared first on lentepubblica.it.

Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti: come funzionano?

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Approfondimento, a cura dell’Avvocato Maurizio Lucca, sulle novità in materia di Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti.


Il comma 9 (più volte “rimaneggiato”), dell’art. 5, Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, del DL 6 luglio 2012, n. 95, impone alle PA il divieto di «attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza»; divieto esteso, altresì, alla possibilità «di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni …, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti» [1].

Analisi della norma

La norma, nella sua cruda sintassi, consente delle deroghe, precisando che gli «incarichi, le cariche e le collaborazioni… sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione».

Tuttavia, la gratuità non esclude la rendicontazione di eventuali (facoltà) rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’Amministrazione interessata, ossia entro una soglia prestabilita.

La norma nel tempo ha assunto la duplice ratio di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e di conseguire risparmi di spesa [2].

In prima analisi, la norma imponendo un limite ad un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica, non può ammettere interpretazioni estensive o analogiche, pena la sua applicazione illegittima [3].

Dunque, dal tenore della norma di stretta interpretazione sono vietati (elenco tassativo):

  • gli incarichi/collaborazioni di studio o consulenza [4];
  • gli incarichi dirigenziali o direttivi [5], con una moratoria (non dilazionabile) non superiore ad anni due e a titolo gratuito (rientra per peculiarità intrinseche il capo di gabinetto e, analogamente, di quella di vicecapo, racchiude poteri direttivi e rappresenta, inoltre, una “carica” in un organo di governo dell’amministrazione, ad es. l’ufficio di gabinetto del Sindaco) [6];
  • le cariche in organi di governo.

Pare giusto osservare che l’incarico deve avere oggetto prestabilito, termine e compenso certo.

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