Indicazioni sul potere di autotutela e il silenzio rigetto in ambito edilizio
lentepubblica.it Focus dell’Avvocato Maurizio Lucca su un argomento importante e interessante per il mondo della PA: il potere di autotutela e il silenzio rigetto in ambito edilizio. In via generale, ai sensi del comma 1, dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio (atto di secondo grado o di […] The post Indicazioni sul potere di autotutela e il silenzio rigetto in ambito edilizio appeared first on lentepubblica.it.
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Focus dell’Avvocato Maurizio Lucca su un argomento importante e interessante per il mondo della PA: il potere di autotutela e il silenzio rigetto in ambito edilizio.
In via generale, ai sensi del comma 1, dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio (atto di secondo grado o di ritiro, con effetti ex tunc, della PA nell’esercizio della discrezionalità non dell’obbligatorietà):
- sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
- entro un termine ragionevole [1], comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione (si sostanzia nella rimozione di un limite all’esercizio di facoltà giuridiche già incluse) o di attribuzione di vantaggi economici (attribuzione di vantaggi finanziari in grado di impegnare pro futuro la programmazione dell’attività/sfera giuridica del beneficiario), inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato il silenzio assenso (ex 20 della cit. legge, ad es. i titoli edilizi che si formano implicitamente) [2], con possibilità di superare il termine a fronte di “irregolarità/falsità insanabili” (comma 2 bis) non potendo il privato responsabile vantare alcun legittimo affidamento nell’eventualità che questi abbia violato consapevolmente o per negligenza il dovere di correttezza (presentando documenti/stati/fatti non veritieri)[3];
- tenendo conto degli interessi dei destinatari (soggetti direttamente incisi) e dei controinteressati (bilanciamento dei soggetti che trovandosi in una contrapposta posizione consolidata, mira al suo mantenimento);
- dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge (dotato di competenza).
- fatta salva (facoltà) la possibilità di convalida sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (comma 2).
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