La legittimità dell’esclusione dal concorso per omessa sottoscrizione del curriculum
lentepubblica.it È legittima l’esclusione da un concorso, disposta in quanto il concorrente interessato, diversamente da quanto prescritto dal bando, ha omesso di sottoscrivere il curriculum vitae, essendo irrilevante in tal caso la circostanza che l’invio della domanda di partecipazione sia stato effettuato a mezzo posta elettronica certificata. È questo, in sintesi, il principio affermato dal T.A.R. […] The post La legittimità dell’esclusione dal concorso per omessa sottoscrizione del curriculum appeared first on lentepubblica.it.

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È legittima l’esclusione da un concorso, disposta in quanto il concorrente interessato, diversamente da quanto prescritto dal bando, ha omesso di sottoscrivere il curriculum vitae, essendo irrilevante in tal caso la circostanza che l’invio della domanda di partecipazione sia stato effettuato a mezzo posta elettronica certificata.
È questo, in sintesi, il principio affermato dal T.A.R. Sicilia, Catania, nella sentenza 20 febbraio 2025, n. 679 resa dalla prima sezione.
All’attenzione dei giudici amministrativi etnei è stato portato il ricorso di una candidata partecipante ad una selezione pubblica mediante comparazione dei curricula professionali e culturali e colloquio, finalizzata all’assegnazione di un incarico, con contratto di lavoro autonomo, di biologo molecolare.
La controversia
La doglianza è stata interposta al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito con individuazione del vincitore della selezione de qua laddove non riporta il nominativo della parte ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compreso l’avviso di selezione nei limiti di interesse, con richiesta di declaratoria del diritto dell’interessata ad essere inserita nella relativa graduatoria e di condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale (per mancata percezione dei compensi economici) e non patrimoniale (per perdita di chance e danni curriculari).
In particolare, va evidenziato che la ricorrente, inizialmente collocatasi al secondo posto della graduatoria provvisoria, veniva esclusa in sede di riesame in quanto il curriculum formativo e professionale prodotto non era stato presentato secondo quanto previsto dal bando di concorso, e cioè ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e, inoltre, non è stato neppure controfirmato dalla candidata.
Il ricorso portato allo scrutinio dei giudici siciliani risulta affidato a plurimi motivi, lamentandosi, tra l’altro, la mancata attivazione, da parte dell’amministrazione resistente, dell’istituto del soccorso istruttorio – trattandosi, secondo la prospettazione della parte istante, di un errore materiale concretizzatosi in una mera irregolarità, tale da non far conseguire l’esclusione dalla procedura selettiva – nonché la ritenuta violazione del legittimo affidamento ingenerato dal comportamento tenuto dalla controparte convenuta in giudizio. A tanto si aggiunge la considerazione che la mancata sottoscrizione del curriculum non avrebbe potuto, comunque, costituire causa di esclusione, atteso che lo stesso era stato inviato all’amministrazione dalla casella di posta elettronica certificata della ricorrente.
La legittimità dell’esclusione dal concorso per omessa sottoscrizione del curriculum
La doglianza non è stata ritenuta fondata, in quanto “l’esclusione dalla procedura si fonda sulla violazione di una clausola della lex specialis che non lascia spazio a dubbi interpretativi e che non è stata oggetto di impugnazione né di contestazione alcuna”, atteso che la parte ricorrente, “contravvenendo alle prescrizioni dell’atto di avviso, ha partecipato alla procedura selettiva allegando un curriculum che, oltre a non recare alcuna sottoscrizione in calce, non contiene la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000” e che tali “carenze possono ritenersi solo in parte superate dall’invio della domanda di partecipazione a mezzo PEC”.
Al riguardo la pronuncia in disamina ha operato un distinguo, osservando che la dichiarazione sostitutiva, da un lato, e, dall’altro, la sottoscrizione quale modalità idonea a soddisfare i requisiti ex art. 38, comma 3, D.P.R. sono destinate ad operare su piani non sovrapponibili.
Dichiarazione sostitutiva e allegazione documento di identità: due adempimenti distinti
Ed invero, i giudici amministrativi siciliani hanno affidato sul punto la parte motiva della sentenza a quanto osservato dal T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, sentenza 12 settembre 2022, secondo cui “la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. […]
[…] La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva” potendo per l’effetto “… l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. -OMISSIS-459/2014). Nel caso di specie, il testo del curriculum presentato da parte ricorrente non reca alcuna dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000; la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere a integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000”.
La carenza riscontrata – ad avviso del Collegio giudicante etneo – non avrebbe potuto essere sanata neppure mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.
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