La scelta dei commissari di concorso: il segretario della commissione
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È evidente che la scelta dei commissari di concorso è fondamentale nel processo di scelta del miglior candidato per il ruolo da ricoprire, e ciò che gioca un ruolo decisivo nell’efficacia della procedura sono indubbiamente la competenza e la neutralità dei componenti della commissione di esame.
Oltre che dalle norme sopra esaminate, tale rilevanza è stata messa in evidenza da ultimo dal D.P.R. 16/06/2023, n. 821 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi“, ove all’art. 9 si afferma che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime.
La scelta dei commissari di concorso
Recentemente, il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza n. 750/2022 ha sostenuto che la qualificazione di “esperto” esige di verificare che il membro della commissione abbia acquisito, attraverso un oggettivo percorso culturale e professionale, un’adeguata conoscenza delle materie oggetto di concorso. I magistrati hanno sostenuto che i commissari devono essere quantomeno esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali (diversamente da quanto emergeva nel caso in esame).
Il divieto di aggravamento del procedimento è, infatti, alla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il requisito della competenza dei membri della commissione di concorso “va verificato con riferimento alla commissione nel suo complesso, e non a ciascuna specifica materia oggetto del concorso: infatti, intuitive esigenze di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa postulano che il requisito di “esperto” proprio di ciascun commissario sia valutato con una certa ragionevolezza, ad evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto in ciascuna delle materie d’esame (per titoli di studio, riconoscimenti scientifici, esperienza professionale etc.) comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati” (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, n. 5137 del 2015; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 ottobre 2020, n.6366).
Un caso pratico
Nella sentenza n. 323 del 13 maggio 2021, il Tar Lazio-Latina, sezione I, respinge il ricorso presentato da un candidato che, dopo aver sostenuto la prova scritta, non risultava ammesso alle successive prove pratica e orale; il ricorrente sosteneva l’asserita illegittima composizione della commissione, a causa della presenza di componenti non di comprovata esperienza nelle materie di esame.
Su questa tipologia di eccezione, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che è onere del ricorrente dimostrare quale efficienza causale l’asserita illegittima composizione della commissione avrebbe determinato, in concreto, sul voto a lui attribuito e che la doglianza di errata composizione della commissione giudicatrice non può sempre comportare l’automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma tale azzeramento “ex tunc” del concorso può verificarsi soltanto se ricorrono vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata.
Mentre, quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico “vulnus” sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla commissione, sarà onere della parte ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato, i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell’errata e illegittima composizione della commissione avrebbe inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l’esito complessivo del concorso (TAR Lazio, Sez. I quater, 2.4.21, n. 3966).
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