La tassazione italiana del TFR vale anche all'estero: il caso dei residenti in Grecia
lentepubblica.it A stabilire il principio che la tassazione italiana del TFR vale anche in casi specifici all’estero, come per chi si è trasferito in Grecia dopo la pensione, è l’Agenzia delle Entrate. Un pensionato che ha trasferito la propria residenza in Grecia, iscrivendosi all’AIRE, dovrà pagare in Italia la ritenuta del 30% sulle somme ricevute a […] The post La tassazione italiana del TFR vale anche all'estero: il caso dei residenti in Grecia appeared first on lentepubblica.it.
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A stabilire il principio che la tassazione italiana del TFR vale anche in casi specifici all’estero, come per chi si è trasferito in Grecia dopo la pensione, è l’Agenzia delle Entrate.
Un pensionato che ha trasferito la propria residenza in Grecia, iscrivendosi all’AIRE, dovrà pagare in Italia la ritenuta del 30% sulle somme ricevute a titolo di TFR (trattamento di fine rapporto).
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 12 del 28 gennaio 2025, specificando che l’imposizione fiscale di queste indennità avviene nello Stato in cui il beneficiario era residente durante l’attività lavorativa.
Normativa applicabile e doppia imposizione
Il quesito era stato posto da un contribuente che, dopo aver cessato il proprio rapporto con una banca italiana, aveva trasferito la residenza in Grecia e richiesto il trattamento fiscale agevolato riservato ai pensionati esteri. La questione centrale riguardava l’applicazione della Convenzione Italia-Grecia contro la doppia imposizione: il contribuente riteneva che, in base a tale accordo, il TFR dovesse essere tassato solo nel Paese di residenza attuale, ossia la Grecia.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’indennità deve essere assoggettata alla ritenuta del 30% in Italia, conformemente all’articolo 25, comma 2, del Dpr n. 600/1973. Secondo la normativa fiscale italiana, infatti, i redditi derivanti da indennità di fine rapporto erogate da soggetti residenti in Italia a persone non residenti sono imponibili nel nostro Paese.
Prevalenza del criterio di residenza durante il rapporto di lavoro
L’Agenzia ha richiamato l’articolo 14 della Convenzione Italia-Grecia, che assegna la potestà impositiva allo Stato di residenza del percettore, salvo il caso in cui il reddito sia attribuibile a una base fissa nel Paese della fonte. Tuttavia, il criterio decisivo è stato individuato nella residenza fiscale del contribuente al momento in cui le somme sono maturate: essendo stato residente in Italia fino alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto rientra nella fiscalità italiana.
Le implicazioni per i contribuenti all’estero
Questa interpretazione ha implicazioni rilevanti per i pensionati italiani che si trasferiscono all’estero dopo aver lavorato in Italia. Chi riceve il TFR da un datore di lavoro italiano e ha cambiato residenza fiscale dopo la cessazione del rapporto lavorativo continuerà a essere soggetto alla ritenuta del 30% sulle somme percepite.
Il caso esaminato evidenzia la necessità di un’attenta valutazione delle norme fiscali applicabili prima di trasferirsi in un altro Paese, specialmente per chi intende beneficiare di regimi agevolati per pensionati esteri. L’Agenzia delle Entrate conferma quindi la linea interpretativa secondo cui il luogo di maturazione delle indennità prevale su quello di effettiva percezione, rafforzando il principio di tassazione nel Paese in cui è stato svolto il lavoro.
La risposta ad interpello sulla tassazione del TFR degli italiani residenti in Grecia
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