Le indennità sono escluse dal tetto al salario accessorio
lentepubblica.it La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha fornito un importante delucidazione su un tema complesso, chiarendo che le indennità sono escluse dal tetto al salario accessorio. Nel parere n. 233 del 18 novembre 2024, l’organo di controllo ha risposto ai dubbi sollevati dal Comune di Sovere sull’interpretazione dell’articolo 110, comma […] The post Le indennità sono escluse dal tetto al salario accessorio appeared first on lentepubblica.it.
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La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha fornito un importante delucidazione su un tema complesso, chiarendo che le indennità sono escluse dal tetto al salario accessorio.
Nel parere n. 233 del 18 novembre 2024, l’organo di controllo ha risposto ai dubbi sollevati dal Comune di Sovere sull’interpretazione dell’articolo 110, comma 3, del Testo unico degli enti locali (Tuel). Questa disposizione stabilisce che il trattamento economico per gli incarichi a contratto debba essere definito in stretta relazione al bilancio dell’ente, senza gravare sul costo contrattuale e del personale.
I quesiti posti ai giudici contabili
Il Comune ha richiesto chiarimenti su tre aspetti specifici:
- Limiti di spesa complessiva: se la spesa per un incarico a contratto debba rientrare nei tetti di spesa fissati dalla legge n. 296/2006, che calcola la media della spesa per il personale del triennio 2011-2013.
- Incidenza del salario accessorio: se i costi relativi a indennità di risultato e di posizione debbano essere considerati ai fini del rispetto del tetto previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, che limita le risorse destinate al trattamento accessorio al livello registrato nel 2016.
- Indennità ad personam: se un’eventuale indennità aggiuntiva concessa dalla Giunta comunale debba essere inclusa nel calcolo del limite relativo al salario accessorio.
Il parere della Corte: indennità escluse dal tetto al salario accessorio
La Corte ha risposto punto per punto, fornendo indicazioni utili per tutti gli enti locali che si trovano a gestire situazioni analoghe.
- Spesa complessiva: la Corte ha confermato che i costi legati all’assunzione di un responsabile tecnico mediante incarico ex art. 110, comma 1, Tuel, devono essere inclusi nei limiti previsti dalla legge n. 296/2006. Questo significa che la spesa complessiva per il personale, anche per gli incarichi a contratto, deve rispettare i tetti imposti dal bilancio triennale di riferimento.
- Salario accessorio: anche i costi legati alle indennità di risultato e di posizione rientrano nei vincoli fissati dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Di conseguenza, il totale delle risorse destinate al trattamento accessorio non può superare l’importo registrato nel 2016.
- Indennità ad personam: su questo punto, la Corte ha fatto una distinzione fondamentale. Poiché questa voce fa parte del trattamento economico fondamentale, non può essere considerata un costo accessorio e, pertanto, non rientra nei limiti specifici del salario accessorio. Tuttavia, resta soggetta ai tetti generali imposti dalla legge n. 296/2006 sulla spesa complessiva per il personale.
Le conclusioni emerse dalla decisione
Il parere della Corte dei conti chiarisce molti dubbi sull’applicazione delle normative che regolano gli incarichi a contratto negli enti locali. Le indicazioni fornite, oltre a garantire una gestione più trasparente delle risorse pubbliche, rappresentano un punto di riferimento per le amministrazioni comunali che devono bilanciare esigenze operative e rispetto dei vincoli di bilancio.
Il testo del parere
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