Le ultime dal TAR su monetizzazione ferie non godute dei dipendenti pubblici

lentepubblica.it Con la sentenza n. 19/2025, il TAR Friuli-Venezia Giulia affronta il tema, sempre attuale e delicato, della monetizzazione delle ferie non godute da parte dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento al caso di un militare in congedo della Guardia di Finanza. Il giudizio nasce dall’impugnazione, da parte del ricorrente, di un provvedimento con cui il […] The post Le ultime dal TAR su monetizzazione ferie non godute dei dipendenti pubblici appeared first on lentepubblica.it.

Le ultime dal TAR su monetizzazione ferie non godute dei dipendenti pubblici

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Con la sentenza n. 19/2025, il TAR Friuli-Venezia Giulia affronta il tema, sempre attuale e delicato, della monetizzazione delle ferie non godute da parte dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento al caso di un militare in congedo della Guardia di Finanza.


Il giudizio nasce dall’impugnazione, da parte del ricorrente, di un provvedimento con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) aveva parzialmente respinto la sua richiesta di riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie non fruite.

La controversia ruota attorno alla mancata fruizione, da parte del ricorrente, di 48 giorni di licenza ordinaria maturata tra il 2020 e il 2021, precedentemente al suo collocamento in aspettativa per infermità. Secondo l’Amministrazione, tale mancata fruizione sarebbe stata attribuibile alla volontà del lavoratore, che non aveva presentato un’istanza per usufruire dei giorni maturati prima del collocamento in aspettativa.

In altre parole, il finanziere, prima di mettersi in aspettativa, avrebbe dovuto godere di tutte le ferie rimanenti, pena la decadenza da tale diritto.

Per questa ragione, in base alla normativa vigente, ossia l’art. 905, co. 2, del d.lgs. n. 66/2010 (“prima del collocamento in aspettativa per infermità sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti”) e l’art. 5, co. 8, del d.l. n. 95/2012 (“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”), secondo il MEF i giorni non utilizzati non potevano essere monetizzati.

Il TAR del Friuli sulla monetizzazione delle ferie non godute da parte dei dipendenti pubblici

Il TAR, tuttavia, adotta una prospettiva differente, accogliendo il ricorso e ribaltando la posizione del MEF. Il punto centrale della sentenza risiede nell’affermazione del diritto del lavoratore a ricevere un’informazione completa, chiara e trasparente da parte del datore di lavoro circa le conseguenze derivanti dalla mancata fruizione delle ferie. In particolare, il TAR richiama la pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa C-218/22, che stabilisce che il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi laddove il lavoratore non abbia potuto beneficiare di tale diritto per mancanza di una specifica informazione da parte del datore di lavoro.

La Corte di Giustizia ha chiarito, infatti, che il datore di lavoro è tenuto a garantire che il lavoratore sia posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto a godere delle ferie annuali retribuite, informandolo tempestivamente e accuratamente delle conseguenze della mancata fruizione. Tale obbligo si estende anche alla necessità di sollecitare formalmente il lavoratore a godere dei giorni maturati.

Onere probatorio

L’onere probatorio grava in capo al datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver esercitato “tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite”. Diversamente, continua il TAR, “l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta”.

Ebbene, nel caso in esame, il TAR evidenzia come l’Amministrazione non abbia assolto all’onere della prova, non avendo dimostrato di aver fornito al ricorrente una comunicazione adeguata e completa sulle conseguenze della mancata richiesta di fruizione delle ferie. Questa carenza informativa, osserva il Collegio, rende illegittima l’estinzione del diritto alle ferie non godute e, conseguentemente, il mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva.

Il divieto di monetizzazione non è automatico

La sentenza ribadisce inoltre che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non può operare automaticamente in tutti i casi, ma è limitato alle situazioni in cui il datore di lavoro dimostri di aver adempiuto all’obbligo di informazione e di sollecito verso il dipendente. In assenza di tali comportamenti, come nel caso di specie, la mancata fruizione delle ferie non può essere considerata imputabile esclusivamente alla volontà del lavoratore.

In conclusione, il TAR accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e riconosce il diritto del ricorrente a ricevere l’indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti. La decisione rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza di un comportamento diligente e trasparente da parte delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di diritto dell’Unione Europea e a tutela dei diritti dei lavoratori.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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