Mancata esclusione di un’impresa per omissione dei costi della manodopera
lentepubblica.it La mancata esclusione di un’impresa per omissione dei costi della manodopera: profili di responsabilità erariale e implicazioni applicative del principio di eterointegrazione della lex specialis. Introduzione: il principio di tassatività delle cause di esclusione e l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera Il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 10 del D.Lgs. […] The post Mancata esclusione di un’impresa per omissione dei costi della manodopera appeared first on lentepubblica.it.

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La mancata esclusione di un’impresa per omissione dei costi della manodopera: profili di responsabilità erariale e implicazioni applicative del principio di eterointegrazione della lex specialis.
Introduzione: il principio di tassatività delle cause di esclusione e l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera
Il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, impone alle stazioni appaltanti di escludere un operatore economico solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dalla documentazione di gara. L’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera nell’offerta economica, previsto dall’art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, rientra tra le previsioni inderogabili che impongono l’automatica esclusione del concorrente inadempiente. Tale disposizione recepisce il contenuto del previgente art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e costituisce un presidio essenziale per garantire il rispetto dei minimi salariali e la trasparenza delle offerte economiche.
La sentenza n. 6/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna si inserisce in questo quadro normativo, chiarendo che la mancata esclusione di un’impresa che omette l’indicazione dei costi della manodopera non solo configura un’illegittimità dell’aggiudicazione, ma può dar luogo a responsabilità erariale in capo ai membri della commissione giudicatrice e al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il provvedimento si segnala per il suo rigoroso approccio alla tutela della legalità nelle gare pubbliche e per l’enfasi posta sull’immodificabilità dell’offerta economica, principio cardine degli appalti pubblici.
Il caso concreto: dalla gara alla condanna per danno erariale
La vicenda trae origine da una procedura ristretta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, bandita da un ente pubblico per l’affidamento di un servizio. Al termine della selezione, la commissione aggiudicatrice proponeva l’assegnazione del contratto all’operatore economico uscente, nonostante quest’ultimo non avesse indicato nell’offerta economica i costi della manodopera.
Durante la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche, il secondo classificato aveva formalmente eccepito l’assenza dell’indicazione dei costi del personale nell’offerta dell’aggiudicatario. Tuttavia, la commissione, su richiesta del RUP, ha avviato una procedura di integrazione documentale, acquisendo ulteriori giustificazioni dall’operatore economico e riconoscendo la correttezza dell’offerta in base a elementi ricavabili dall’offerta tecnica.
A seguito dell’aggiudicazione, l’impresa seconda classificata ha presentato ricorso al TAR, contestando la mancata esclusione dell’aggiudicatario per violazione dell’art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Il TAR ha accolto il ricorso, affermando che:
- L’indicazione separata dei costi della manodopera è un requisito essenziale dell’offerta economica e la sua omissione impone l’esclusione automatica dell’operatore economico.
- L’interpretazione ex post dell’offerta economica da parte della commissione di gara e del RUP è illegittima, in quanto comporta una modifica sostanziale dell’offerta in violazione del principio di parità di trattamento.
- Il soccorso istruttorio non è ammesso per colmare omissioni relative a elementi essenziali dell’offerta, come i costi della manodopera, poiché ciò altererebbe il contenuto dell’impegno contrattuale assunto dal concorrente.
La pronuncia è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, che ha ribadito la necessità di un’applicazione rigorosa del principio di immodificabilità dell’offerta.
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