Maxi multa a Sky per telemarketing non autorizzato
AGI - Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Sky Italia srl "per numerose violazioni riscontrate durante le attività di telemarketing e di invio di comunicazioni commerciali". L'Autorità, intervenuta a seguito di 275 segnalazioni relative al periodo compreso fra il 1 aprile 2022 e il 28 marzo 2023, ha accertato che la società ha svolto attività di marketing, telefonico e tramite sms, in assenza di adeguate verifiche sugli adempimenti in materia di informativa e consenso. Sky, inoltre, non ha consultato l'iscrizione delle utenze contattate nel Registro Pubblico delle Opposizioni prima di ogni campagna promozionale. Dalla complessa istruttoria, spiega il Garante, è emerso che alcune delle utenze erano state contattate in base a un consenso acquisito molto tempo prima e in alcuni casi in epoca antecedente alla piena efficacia del GDPR, senza che la società ne verificasse l'idoneità anche dopo il cambio del quadro normativo. La documentazione dei consensi acquisiti
AGI - Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Sky Italia srl "per numerose violazioni riscontrate durante le attività di telemarketing e di invio di comunicazioni commerciali". L'Autorità, intervenuta a seguito di 275 segnalazioni relative al periodo compreso fra il 1 aprile 2022 e il 28 marzo 2023, ha accertato che la società ha svolto attività di marketing, telefonico e tramite sms, in assenza di adeguate verifiche sugli adempimenti in materia di informativa e consenso.
Sky, inoltre, non ha consultato l'iscrizione delle utenze contattate nel Registro Pubblico delle Opposizioni prima di ogni campagna promozionale. Dalla complessa istruttoria, spiega il Garante, è emerso che alcune delle utenze erano state contattate in base a un consenso acquisito molto tempo prima e in alcuni casi in epoca antecedente alla piena efficacia del GDPR, senza che la società ne verificasse l'idoneità anche dopo il cambio del quadro normativo.
La documentazione dei consensi acquisiti da società fornitrici di dati è apparsa inoltre non idonea a comprovare in modo inequivocabile la volontà degli interessati, in quanto Sky conservava i dettagli dei consensi in file Excel modificabili. In alcuni casi, in violazione della normativa, Sky considerava valido un consenso che conteneva, in un'unica formulazione, le distinte finalità di marketing e di comunicazione di dati a terzi per attività promozionali.
Inoltre Sky considerava idoneo il consenso al marketing automaticamente fornito dagli utenti in fase di registrazione al sito internet e quello reso obbligatoriamente per poter usufruire del servizio offerto. Comminando una sanzione pecuniaria di 842.062 euro il Garante ha ingiunto a Sky di verificare, anche mediante controlli a campione, la liceità delle utenze da contattare e di adottare misure adeguate a contestualizzare la volontà dell'interessato a ricevere telefonate promozionali, registrando nei sistemi le modalità e i tempi di acquisizione dei dati personali. In assenza di uno specifico consenso degli interessati, l'Autorità ha vietato ogni ulteriore trattamento con finalità promozionale dei dati personali riferiti ad account aperti sulla piattaforma NOW. Disporre di un account per una piattaforma on demand non significa infatti aver espresso un consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali.
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