Per le comunicazioni delle PA è legittimo anche l'utilizzo delle e-mail
lentepubblica.it L’Avvocato Maurizio Lucca approfondisce, attraverso l’analisi di una recente sentenza del TAR Lecce, la legittimità dell’utilizzo anche della e-mail semplice e non certificata per le comunicazioni effettuate dalla PA. In via generale, la comunicazione mediante posta elettronica ordinaria può presentare delle difficoltà nel permettere di accertare l’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario [1], […] The post Per le comunicazioni delle PA è legittimo anche l'utilizzo delle e-mail appeared first on lentepubblica.it.
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L’Avvocato Maurizio Lucca approfondisce, attraverso l’analisi di una recente sentenza del TAR Lecce, la legittimità dell’utilizzo anche della e-mail semplice e non certificata per le comunicazioni effettuate dalla PA.
In via generale, la comunicazione mediante posta elettronica ordinaria può presentare delle difficoltà nel permettere di accertare l’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario [1], sicché la scelta di tale modalità di trasmissione – per una comunicazione formale, con rilevanti conseguenze giuridiche – per non riscontrare oggettive contestazioni rende opportuno l’invio tramite posta elettronica certificata.
La prova
Invero, la posta elettronica ordinaria può formare piena prova dei fatti nella stessa rappresentati, a mente dell’art. 2712, Riproduzioni meccaniche, c.c. [2] se non disconosciuti da colui nei confronti del quale viene prodotta: la e-mail, non sostenuta da altri riscontri e nella contestazione della controparte, non è invece idonea a provare la effettiva ricezione.
La e-mail, infatti non è strumento che conferisce certezza alla comunicazione, a differenza della PEC, la quale invece genera un codice univoco registrato, con marche temporali, dal provider che, ai sensi di legge (ex artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 82/2005 e DPR n. 68/2005), produce gli effetti di una vera e propria raccomandata, ovviamente solo quando entrambi gli utenti sono dotati di casella di posta elettronica certificata: la posta elettronica non certificata non è, quindi, strumento idoneo a dimostrare l’effettivo ‘recapito’ della comunicazione, mancando ogni evidente riscontro dell’avvenuta ‘ricezione’ da parte del destinatario [3].
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