Progressioni verticali e scorrimento graduatorie: alcuni chiarimenti
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Nelle procedure legate alle progressione verticali non si applica il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie in luogo di una nuova procedura concorsuale: i chiarimenti del Dottor Marcello Lupoli.
Nelle procedure di progressione tra le aree ex art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 non trova applicazione il principio della preferenza di scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di nuova procedura concorsuale pubblica, atteso che tale principio spiega effetto per le graduatorie che costituiscono l’esito di un concorso pubblico e non per le graduatorie che scaturiscono da procedure selettive interne e riservate.
Tanto, considerata la disomogeneità tra una progressione verticale in base a procedura interna e un pubblico concorso, che non consente conseguentemente l’applicazione del predetto principio nelle procedure di progressione tra le aree.
È questo, in estrema sintesi espositiva, il principio cui è giunto il T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, nella sentenza 21 novembre 2024, n. 6396.
Il caso
Il destro per affermare sostanzialmente quanto sopra è stato offerto ai giudici ammnistrativi partenopei dallo scrutinio di un ricorso proposto da alcuni dipendenti di un’azienda sanitaria locale, partecipanti ad una selezione per progressione verticale, nei confronti della stessa azienda sanitaria sia avverso l’atto cui era stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, a tempo indeterminato, di assistenti amministrativi, sia nei riguardi del provvedimento con cui era stato previsto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura, a tempo determinato, nel limite massimo di otto mesi, eventualmente rinnovabili, per il medesimo profilo professionale, sia avverso ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.
In particolare, con la doglianza interposta gli interessati hanno inteso censurare i predetti atti assunti dall’amministrazione di appartenenza, in quanto quest’ultima non ha inteso procedere, senza motivare al riguardo, allo scorrimento della graduatoria valida ed efficace della selezione per progressione verticale già espletata, preferendo procedere all’indizione di selezione concorsuale pubblica, nonostante – ad avviso dei ricorrenti – i bandi si sovrapponessero recando i medesimi contenuti con riguardo ai requisiti di partecipazione, alle modalità di partecipazione e al contenuto delle prove d’esame.
In altri termini, stante la sovrapponibilità dei due profili messi a concorso e lo svolgimento anche del concorso per le progressioni verticali tramite prove scritta, pratica ed orale, sui medesimi temi previsti dal bando impugnato, la graduatoria emanata a conclusione della predetta procedura doveva ritenersi – ad avviso dei ricorrenti – valida per due anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n 165/2001 e ss.mm.ii.
Pertanto, secondo gli interessati, il provvedimento dell’amministrazione che avrebbe ritenuto non esistenti graduatorie efficaci e in corso e non avrebbe motivato sulla scelta di procedere all’indizione di un nuovo concorso sarebbe illegittimo, in quanto ritenuto assunto in violazione della richiamata normativa.
La predetta prospettazione non è stata ritenuta degna di accoglimento da parte dei giudici amministrativi napoletani, con conseguente declaratoria di infondatezza della doglianza avanzata.
Principi giuridici
La pronuncia de qua ha preso le mosse dal principio consolidato in giurisprudenza relativamente alle modalità prescelte per il reclutamento di personale (scorrimento di graduatorie concorsuali o indizione di un nuovo concorso pubblico), e segnatamente dall’arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, secondo cui “l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”. Pertanto, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce “la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione”.
Tanto, per evidenziare che le predette coordinate giurisprudenziali trovano naturale applicazione allorquando una P.A. si determini ad assumere risorse umane per il tramite di una selezione pubblica “esterna” e non nella fattispecie oggetto della res litigiosa portata al vaglio dei giudici amministrativi partenopei.
Progressioni verticali e scorrimento graduatorie: alcuni chiarimenti
Al riguardo, la sentenza in disamina ha richiamato la pronuncia della suprema magistratura amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3284), ove viene rammentato il parere n. 4625/2012 del 6 novembre 2012 reso dall’Adunanza Generale dei giudici di Palazzo Spada, ai sensi del quale il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria “non può applicarsi al diverso caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all’esito di concorso pubblico, ma di selezione interna“, in quanto “la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura selettiva interna e concorso pubblico) non permette di derogare alla regola […] del concorso pubblico, così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento della graduatoria“.
Pertanto – ha osservato la sentenza in disamina – “stante la diversa finalità sottesa alla procedura concorsuale per progressioni interne rispetto a quella relativa a pubblico concorso, aperto a soggetti esterni all’amministrazione, applicare il principio dello scorrimento anche alle graduatorie delle progressioni verticali si porrebbe come una eccessiva ed ingiustificata estensione della deroga del principio del concorso pubblico”.
Declinando i predetti principi nella fattispecie concreta, i giudici partenopei hanno evidenziato che “l’Asl ha correttamente motivato la scelta di procedere all’indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti messi a concorso stante la non esistenza di graduatorie valide ed efficaci da cui attingere; e tale motivazione non deriva da un travisamento di fatti in quanto la graduatoria delle procedure di progressioni verticale non poteva ritenersi, per le considerazioni effettuate, valida a tali fini. Non sussistendo una graduatoria valida ed efficace da cui attingere, conseguentemente, non vi era un obbligo di motivazione rafforzata da parte dell’Amministrazione, potendo fare riferimento semplicemente alla mancanza della medesima graduatoria, con ciò esaurendo il suo obbligo motivazionale”.
In nuce, la non sovrapponibilità delle due procedure implica l’impossibilità di ritenere che dalla graduatoria relativa all’una possa attingersi per la copertura dei posti individuati dall’altra.
Altre pronunce giuridiche attinenti
Alla medesima conclusione è pervenuto anche il T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, nella sentenza 26 novembre 2024, n. 3274, ove è stato affermato che la progressione verticale esaurisce totalmente i propri effetti con l’assunzione di chi sia stato selezionato ed il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie, ancora in corso di validità al momento dell’assunzione del personale da reclutare, si riferisce esclusivamente alle procedure d’accesso al pubblico impiego, aperte alla generalità di coloro che siano in possesso dei requisiti culturali e di esperienza professionale previsti dal bando, e non anche a quelle che sono circoscritte ai soli dipendenti dell’amministrazione presso cui è espletata la procedura di progressione verticale.
Il testo della sentenza
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