Revoca del fallimento: spese a carico dell’Erario

Con ordinanza del 13 gennaio 2025 la Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, l’Erario è tenuto al pagamento delle spese della procedura e del compenso del curatore, se non sussiste responsabilità del creditore istante o del debitore (art. 147 D.P.R. 115/2002). L'articolo Revoca del fallimento: spese a carico dell’Erario proviene da DB.

Revoca del fallimento: spese a carico dell’Erario

Con ordinanza del 13 gennaio 2025 la Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, l’Erario è tenuto al pagamento delle spese della procedura e del compenso del curatore, se non sussiste responsabilità del creditore istante o del debitore (art. 147 D.P.R. 115/2002).

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