Revoca del fallimento: spese a carico dell’Erario
Con ordinanza del 13 gennaio 2025 la Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, l’Erario è tenuto al pagamento delle spese della procedura e del compenso del curatore, se non sussiste responsabilità del creditore istante o del debitore (art. 147 D.P.R. 115/2002). L'articolo Revoca del fallimento: spese a carico dell’Erario proviene da DB.

Con ordinanza del 13 gennaio 2025 la Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, l’Erario è tenuto al pagamento delle spese della procedura e del compenso del curatore, se non sussiste responsabilità del creditore istante o del debitore (art. 147 D.P.R. 115/2002).
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