Rinnovo CCNL Statali: con lavoro agile è riconosciuto il buono pasto?

lentepubblica.it Un recente orientamento dell’ARAN, CFC141b, fornisce chiarimenti sul nuovo rinnovo del CCNL delle Funzioni Centrali e, in particolare, sul diritto al buono pasto per i dipendenti statali in lavoro agile. Con la conclusione delle procedure di controllo, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali hanno ufficializzato il nuovo Contratto […] The post Rinnovo CCNL Statali: con lavoro agile è riconosciuto il buono pasto? appeared first on lentepubblica.it.

Rinnovo CCNL Statali: con lavoro agile è riconosciuto il buono pasto?

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Un recente orientamento dell’ARAN, CFC141b, fornisce chiarimenti sul nuovo rinnovo del CCNL delle Funzioni Centrali e, in particolare, sul diritto al buono pasto per i dipendenti statali in lavoro agile.


Con la conclusione delle procedure di controllo, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali hanno ufficializzato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Comparto Funzioni Centrali, valido per il triennio 2022-2024.

Questa firma definitiva rappresenta un punto di riferimento importante non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per gli altri settori pubblici, come enti locali, sanità e istruzione, che potrebbero adottare linee guida simili.

In questo approfondimento il presidente ARAN Antonio Naddeo ci ha presentato tutte le novità del nuovo Contratto da poco firmato ed entrato in vigore.

Tuttavia diverse amministrazioni avevano espresso dubbi e avevano inviato dei quesiti all’ARAN, soprattutto per quanto riguarda i buoni pasto per i lavoratori in smart working. Per questo motivo l’Agenzia ha deciso di rispondere in maniera molto dettagliata con il parere CFC141b.

Rinnovo CCNL Statali: con lavoro agile è riconosciuto il buono pasto?

Uno degli aspetti più discussi riguarda l’attribuzione dei buoni pasto al personale in regime di lavoro agile. Dopo la sottoscrizione del CCNL il 27 gennaio 2025, numerosi quesiti sono stati rivolti all’Aran da parte delle amministrazioni, chiedendo chiarimenti sulle modalità di erogazione di questo beneficio. Tali richieste hanno evidenziato la necessità di uniformare l’interpretazione della normativa contrattuale, soprattutto considerando le differenze nelle prassi adottate dalle varie amministrazioni durante il periodo emergenziale che ha visto una massiccia diffusione dello smart working.

Anche chi lavora in smart ha diritto ai buoni pasto

In risposta, l’Agenzia ha pubblicato un orientamento applicativo che chiarisce le modalità di riconoscimento del buono pasto per il personale in lavoro agile. Secondo l’articolo 14, comma 3, del nuovo contratto, il diritto al buono pasto per chi lavora da remoto viene equiparato a quello dei colleghi in presenza. La norma stabilisce che le ore lavorative convenzionali durante le giornate di lavoro agile sono considerate equivalenti a quelle che il dipendente avrebbe svolto in ufficio. Questo automatismo è stato introdotto per superare la difficoltà intrinseca nel misurare la durata effettiva della prestazione lavorativa in modalità agile, dove l’assenza di vincoli spaziali e orari rende complesso il monitoraggio delle ore effettivamente lavorate.

Parità di trattamento

L’orientamento dell’Aran sottolinea che la finalità di questa disposizione è garantire parità di trattamento tra chi opera in presenza e chi, invece, svolge le proprie mansioni da remoto, eliminando possibili discriminazioni legate alla modalità lavorativa adottata. Tuttavia, la normativa non apporta modifiche alle condizioni già vigenti per l’ottenimento dei buoni pasto. Resta quindi fondamentale il rispetto dei requisiti minimi di durata della prestazione lavorativa per maturare il diritto a questo beneficio.

Attenzione ai permessi orari

In pratica, se durante la giornata di lavoro agile il dipendente usufruisce di permessi orari, tali ore risulterano sottratte dall’orario teorico giornaliero previsto dal contratto. Questo significa che, ad esempio, un lavoratore che in modalità agile ha una giornata lavorativa convenzionale di 7 ore e 12 minuti, ma usufruisce di due ore di permesso, vedrà ridotta la propria prestazione a 5 ore e 12 minuti. Se la durata residua non soddisfa il requisito minimo previsto per l’erogazione del buono pasto, il dipendente non avrà diritto a riceverlo.

Le amministrazioni devono adeguarsi alle nuove regole

Questo chiarimento è particolarmente rilevante per le amministrazioni pubbliche, che dovranno adattare le proprie procedure interne per assicurare l’applicazione uniforme della normativa. Inoltre, il nuovo quadro normativo rappresenta un passo avanti nella regolamentazione del lavoro agile, promuovendo una maggiore trasparenza e coerenza nelle condizioni di lavoro.

Il testo del parere ARAN

Qui il documento completo.

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