Riserva e domanda negli appalti pubblici: le differenze che fanno la differenza

lentepubblica.it L’istituto della riserva negli appalti pubblici è da sempre uno strumento cruciale per la tutela degli appaltatori, ma il suo utilizzo richiede il rispetto di precise regole procedurali. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 e le modifiche apportate dal D.lgs. 209/2024, la disciplina ha subito importanti aggiornamenti, chiarendo anche il confine tra “riserva” e […] The post Riserva e domanda negli appalti pubblici: le differenze che fanno la differenza appeared first on lentepubblica.it.

Riserva e domanda negli appalti pubblici: le differenze che fanno la differenza

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L’istituto della riserva negli appalti pubblici è da sempre uno strumento cruciale per la tutela degli appaltatori, ma il suo utilizzo richiede il rispetto di precise regole procedurali. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 e le modifiche apportate dal D.lgs. 209/2024, la disciplina ha subito importanti aggiornamenti, chiarendo anche il confine tra “riserva” e “domanda”. Un tema spesso oggetto di dubbi interpretativi, ma che può fare la differenza tra il vedersi riconosciute o meno le proprie pretese economiche.

Cos’è la riserva e a cosa serve

È l’atto formale con cui l’appaltatore manifesta il proprio dissenso rispetto a una determinata situazione verificatasi durante l’esecuzione dell’appalto, ritenendola pregiudizievole per i propri interessi economici. Iscrivere tempestivamente una riserva consente di preservare il diritto a richiedere successivamente un risarcimento o una revisione del corrispettivo contrattuale.

Il D.lgs. 36/2023 ha disciplinato la materia stabilendo che la riserva va iscritta sul primo atto idoneo successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole e deve essere confermata nel registro di contabilità alla prima sottoscrizione utile, pena la sua decadenza.

Il D.lgs. 209/2024, con le sue modifiche correttive, ha esteso l’applicabilità dell’istituto anche agli appalti di servizi e forniture, prevedendo che l’appaltatore possa contestare l’importo riconosciuto dal RUP con una riserva formale.

Riserva e domanda: due strumenti distinti

Nonostante spesso vengano confuse, riserva e domanda sono due istituti distinti:

  • La riserva è una segnalazione preventiva di una possibile lesione economica subita dall’appaltatore. Non comporta una richiesta immediata di pagamento, ma serve a mantenere aperta la possibilità di avanzare pretese future.
  • La domanda è invece l’atto formale con cui l’appaltatore quantifica e dettaglia le proprie richieste economiche, basandosi sulle riserve precedentemente iscritte.

In altre parole, la riserva è una condizione necessaria per poter presentare una domanda: senza riserva, l’appaltatore perde il diritto di chiedere compensazioni o indennizzi successivamente.

Conclusioni

L’evoluzione normativa ha chiarito alcuni aspetti essenziali della gestione delle riserve negli appalti pubblici, soprattutto con l’introduzione del D.lgs. 209/2024. La distinzione tra riserva e domanda non è solo una questione formale, ma un elemento chiave per la tutela degli interessi degli operatori economici.

Per gli appaltatori, rispettare le tempistiche e le modalità previste per l’iscrizione delle riserve significa evitare di perdere il diritto a far valere le proprie ragioni. D’altra parte, per le stazioni appaltanti, una corretta gestione di questi istituti consente di prevenire il contenzioso e garantire maggiore trasparenza e certezza nell’esecuzione dei contratti pubblici.

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