Segretari comunali e provinciali: trattamento economico per reggenza o supplenza

lentepubblica.it Il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare (protocollo 3026 del 28 gennaio 2025) contenente chiarimenti sul trattamento economico dei segretari comunali e provinciali in reggenza o supplenza. Le nuove indicazioni riguardano, in particolare, le condizioni retributive dei dirigenti in posizione di disponibilità, in conformità alle disposizioni dell’articolo 101 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Si ricorda […] The post Segretari comunali e provinciali: trattamento economico per reggenza o supplenza appeared first on lentepubblica.it.

Segretari comunali e provinciali: trattamento economico per reggenza o supplenza

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Il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare (protocollo 3026 del 28 gennaio 2025) contenente chiarimenti sul trattamento economico dei segretari comunali e provinciali in reggenza o supplenza.


Le nuove indicazioni riguardano, in particolare, le condizioni retributive dei dirigenti in posizione di disponibilità, in conformità alle disposizioni dell’articolo 101 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Si ricorda che gli incarichi di reggenza e supplenza risultano regolati dall’articolo 19, comma 8, del DPR n. 465/1997.

Queste nuove disposizioni segnano un’evoluzione nell’organizzazione e nella gestione retributiva dei segretari comunali e provinciali. Si garantisce così maggiore flessibilità agli enti locali e un quadro normativo più chiaro per il personale in disponibilità.

Nuovo assetto retributivo per i segretari in disponibilità

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Area Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, firmato il 16 luglio 2024, introduce modifiche significative per i segretari comunali e provinciali, compresi quelli in disponibilità. L’articolo 60 del CCNL rivede la struttura della retribuzione di posizione, consentendo agli enti locali di modulare l’importo all’interno di un intervallo definito, basato sulla popolazione di riferimento.

Dal 1° gennaio 2025, termine ultimo per l’adeguamento degli ordinamenti locali, i segretari comunali e provinciali in disponibilità percepiranno la retribuzione di posizione nella misura minima stabilita dall’articolo 60, comma 1. Questo importo servirà anche come base per il calcolo di ulteriori trattamenti economici previsti dalla normativa.

Segretari comunali e provinciali: trattamento economico per reggenza o supplenza

I segretari comunali e provinciali in disponibilità possono essere assegnati a incarichi di reggenza o supplenza a tempo pieno o parziale, secondo quanto stabilito dall’articolo 19, comma 2, del DPR n. 465/1997. La circolare chiarisce che, in tali situazioni, la retribuzione sarà equiparata a quella del segretario sostituito, con oneri a carico dell’ente locale che conferisce l’incarico.

L’interpretazione fornita dall’Aran (parere n. 36798 del 20 novembre 2024) conferma che, nonostante l’introduzione del nuovo CCNL, il principio secondo cui il segretario incaricato debba percepire la retribuzione di posizione corrispondente alla classificazione della sede di segreteria rimane valido. Inoltre, continuerà a essere garantito lo stipendio tabellare maturato all’atto del collocamento in disponibilità, come stabilito dall’articolo 57, comma 3, del CCNL.

Adeguamenti e responsabilità degli enti locali

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina retributiva, il Ministero dell’Interno erogherà direttamente ai segretari in disponibilità l’importo minimo della retribuzione di posizione. Gli enti locali dovranno invece provvedere al pagamento di eventuali ulteriori emolumenti derivanti dall’incarico conferito, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 19, comma 8, del DPR n. 465/1997.

Le Prefetture-UTG, responsabili della gestione delle sezioni regionali dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, saranno chiamate a recuperare le somme corrisposte dal Ministero, secondo modalità operative che verranno comunicate successivamente. Resta a carico dell’amministrazione centrale l’eventuale differenza tra la retribuzione di posizione del segretario incaricato e quella stabilita dall’ente locale qualora la prima risulti superiore.

Il testo della circolare

Qui il documento completo.

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