Si deve pagare l'IMU sugli alloggi non rientranti nella categoria di edilizia sociale

lentepubblica.it Secondo i giudici della Cassazione l’esenzione dell’IMU vale solo per gli alloggi rientranti nella categoria di edilizia sociale: tutti gli altri immobili sono soggetti a tassazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) della Calabria contro il Comune di San Nicola da Crissa, confermando l’obbligo di […] The post Si deve pagare l'IMU sugli alloggi non rientranti nella categoria di edilizia sociale appeared first on lentepubblica.it.

Si deve pagare l'IMU sugli alloggi non rientranti nella categoria di edilizia sociale

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Secondo i giudici della Cassazione l’esenzione dell’IMU vale solo per gli alloggi rientranti nella categoria di edilizia sociale: tutti gli altri immobili sono soggetti a tassazione.


La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) della Calabria contro il Comune di San Nicola da Crissa, confermando l’obbligo di pagamento dell’IMU per il 2016 sugli immobili di proprietà dell’ente.

La decisione, contenuta nell’ordinanza n. 4627/2024, fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, che aveva a sua volta confermato quanto stabilito in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia.

I motivi del ricorso e la posizione della Cassazione

Il ricorso dell’ATERP si basava su due motivi:

  • il primo riguardava la presunta errata applicazione della normativa sugli alloggi sociali
  • il secondo la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e insufficiente.

L’ATERP aveva sostenuto che gli immobili oggetto dell’avviso di accertamento dovessero beneficiare dell’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008. L’ente pubblico riteneva che il canone versato fosse simbolico e che, di conseguenza, gli immobili in questione dovessero essere esentati dall’imposta.

La Corte di Cassazione ha però respinto questa tesi, chiarendo che la normativa distingue tra due categorie di immobili:

  • gli alloggi sociali, che beneficiano dell’esenzione IMU
  • e gli immobili assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), per i quali è prevista solo una detrazione di 200 euro, senza esenzione totale.

La sentenza ribadisce che, per essere esenti, gli immobili devono rientrare esplicitamente nella definizione di alloggi sociali e rispettare i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Quanto al secondo motivo del ricorso, la Cassazione ha evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata era chiara e coerente, consentendo di ricostruire il ragionamento giuridico seguito dai giudici di merito. Inoltre, ha ricordato che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5 del codice di procedura civile, il sindacato della Cassazione sulla motivazione delle sentenze di merito è limitato ai soli casi di carenze evidenti, come l’assenza totale di spiegazioni logico-giuridiche o la presenza di contraddizioni manifeste.

Implicazioni della sentenza

La pronuncia della Suprema Corte conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’IMU è dovuta sugli immobili assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, salvo che questi rientrino espressamente nella categoria degli alloggi sociali. La distinzione operata dal legislatore tra le due tipologie di immobili implica che solo quelli espressamente individuati dal Decreto Ministeriale del 2008 possano beneficiare dell’esenzione.

Questa decisione potrebbe avere ripercussioni su altri enti di edilizia pubblica che gestiscono alloggi assegnati a canone agevolato, ma non classificabili come social housing. Di conseguenza, gli enti che ritengono di poter accedere all’esenzione IMU dovranno dimostrare in modo chiaro che i loro immobili rientrano nella definizione normativa di alloggi sociali.

La sentenza chiude quindi il contenzioso tra l’ATERP della Calabria e il Comune di San Nicola da Crissa, confermando l’obbligo per l’ente pubblico di versare l’imposta sugli immobili non riconosciuti come alloggi sociali.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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