Transizione 5.0, ecco le FAQ del 21 e 24 febbraio: tutti i chiarimenti sulle novità della legge di bilancio (e non solo)

Le due principali novità previste dalla legge di bilancio 2025 per il piano Transizione 5.0 - la semplificazione del calcolo dell'efficientamento energetico in caso di sostituzione dei beni obsoleti e l'introduzione della possibilità di cumulo tra incentivi - sono i principali argomenti delle nuove FAQ pubblicate il 21 e 24 febbraio dal Mimit. C'è spazio però anche per chiarimenti su patto di riservato dominio, distributori automatici, perizia sulle caratteristiche dei beni strumentali e attività produttive che generano rifiuti speciali pericolosi. L'articolo Transizione 5.0, ecco le FAQ del 21 e 24 febbraio: tutti i chiarimenti sulle novità della legge di bilancio (e non solo) proviene da Innovation Post.

Transizione 5.0, ecco le FAQ del 21 e 24 febbraio: tutti i chiarimenti sulle novità della legge di bilancio (e non solo)

Sono nove le nuove FAQ pubblicate in data 21 febbraio sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (poi aggiornate il 24 febbraio) con l’obiettivo principale di fornire indicazioni sulle novità introdotte dalla legge di bilancio. Con l’occasione, tuttavia, i tecnici del Mimit hanno provveduto anche a chiarire altri aspetti e a modificare alcune faq precedentemente pubblicate.

Partiamo con ordine dalle due principali novità: la semplificazione del calcolo dell’efficientamento energetico in caso di sostituzione dei beni obsoleti e l’introduzione della possibilità di cumulo tra incentivi.

Sostituzione dei beni obsoleti

Il comma 9-bis dell’art. 38 della legge istitutiva del piano transizione 5.0, introdotto dalla legge di bilancio per il 2025, prevede che nel caso in cui si vada a sostituire un bene il cui ammortamento è terminato da oltre 24 mesi sia possibile presumere il risparmio energetico minimo per accedere agli incentivi previsti dal piano.

L’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti restano, ma la norma – come spiega l’introduzione del gruppo di FAQ dedicate all’argomento – “consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio”.

Le FAQ introdotte in questo nuovo gruppo denominato Procedura Semplificata sono quattro.

La prima – la 4.19 – riguarda le “caratteristiche analoghe” che il nuovo bene strumentale deve avere rispetto a quello che va a sostituire.

La FAQ (l’unica modificata il 24 febbraio) spiega che

Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.
A titolo esemplificativo, rientra nell’applicazione del comma 9-bis dell’articolo 38 del D.L. 19/2024 la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l’adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore.
Si specifica, inoltre, che non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

Quest’ultima frase nella versione delle FAQ del 21 febbraio era scritta in modo diverso: “Si specifica che per l’accesso al beneficio il bene obsoleto non dovrà essere rottamato”: una variazione puramente formale apportata nel timore che quel “non dovrà” potesse essere interpretato come un obbligo a non rottamare piuttosto che una facoltà di non farlo.

La seconda FAQ – la 4.20 – è invece relativa alle norme di settore ovvero di prassi alle quali occorre fare riferimento per dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica.

Si spiega che

il miglioramento dell’efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:
a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
– la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
– la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
– la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
– utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

La terza FAQ, la 4.21 riguarda invece il tipo di ammortamento – civilistico o fiscale – da considerare ai fini del calcolo del periodo necessario a considerare un bene obsoleto, che la legge richiede essere di 24 mesi oltre la chiusura dell’ammortamento. In particolare la questione riguarda il caso in cui il bene sia stato rivalutato ai fini fiscali.

Si spiega che “la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile”

La FAQ successiva, la 4.22, specifica poi che “eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini della condizione in esame”.

Il cumulo tra incentivi

Al tema del cumulo tra incentivi (a cui abbiamo dedicato un approfondimento qui) sono dedicate due FAQ, la 8.6 e la 8.7.

La FAQ 8.6 inquadra la tematica del cumulo nella sua generalità, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 che consente il cumulo con altri incentivi, anche se finanziati con risorse europee.

In particolare, l’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) prevede che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.

La FAQ ricorda inoltre che il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto e che restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR – MISURA M2C1 I2.2).

Ciò detto, si risponde alla domanda che tutti si sono posti in queste settimane: per il calcolo del cumulo è possibile applicare le aliquote degli incentivi sul 100% dell’investimento oppure no? La risposta che si dà nella FAQ, tramite un esempio, è negativa.

La FAQ prevede infatti che

A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

La seconda FAQ, la 8.7, si occupa più specificamente del cumulo tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

Si spiega che i due crediti d’imposta sono cumulabili

fermo restando il non superamento del costo sostenuto, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno ZES unica, di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Ai nostri microfoni i tecnici del Mimit hanno confermato che il criterio della nettizzazione spiegato nella FAQ 8.6 si applica anche alla cumulabilità tra Transizione 5.0 e Zes.

Patto di riservato dominio

Un’altra FAQ – la 2.17 – affronta la questione del contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni.

Si spiega che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, occorre fare riferimento all’articolo 109 del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Al quesito che chiede se il contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permette di usufruire del credito d’imposta “Transizione 5.0” la risposta è affermativa.

Portabilità della perizia tra Transizione 4.0 e Transizione 5.0

La FAQ 2.18 chiarisce che se l’impresa è già in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata o della dichiarazione resa dal legale relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciati ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0, può utilizzarla per usufruire – in luogo del credito 4.0 – del credito d’imposta Transizione 5.0. Non occorre cioè produrre una nuova specifica attestazione.

Questo perché – si spiega – la perizia ha ad oggetto “la verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché dell’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura” che è esattamente la medesima verifica richiesta da Transizione 5.0.

Transizione 5.0 per i distributori automatici

L’ultima FAQ nuova – la 4.18 – riguarda i distributori automatici di bevande e alimenti che sono ubicati presso i siti delle aziende clienti, cioè esternamente rispetto alla struttura del soggetto che ha diritto all’agevolazione, che è il gestore della distribuzione automatica. Si chiede in tal caso come debbano essere verificati i requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0.

La risposta è che si può far riferimento a due modalità alternative:

  • a livello di processo interno della società di gestione, misurando l’efficienza complessiva del parco macchine della filiale o sede che gestisce i distributori;
  • a livello del processo del fruitore del servizio (“azienda cliente”), valutando il miglioramento dell’efficienza del servizio presso l’azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento.

Si specifica che “La scelta tra le suddette modalità di calcolo è alternativa. Pertanto, la modalità di verifica del risparmio energetico utilizzata nell’ambito della certificazione ex post non può differire rispetto alla modalità prescelta ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici oggetto della certificazione ex ante”.

DNSH e rifiuti pericolosi

Non è una nuova FAQ, ma è come se lo fosse perché è stata quasi completamente riscritta. Stiamo parlando della FAQ 10.1 relativa alle attività produttive che generano rifiuti speciali pericolosi.

La rinnovata FAQ offre un’interpretazione più chiara di quanto riportato nel decreto attuativo (decreto interministeriale 24 luglio 2024) con l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d).

Il decreto in particolare dice che non non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente. E poi riporta quattro eccezioni riferite ai

progetti di innovazione che:

    1. non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unita’ di prodotto;
    2. generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    3. sono volte a siti industriali che non producono piu’ del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell’operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell’allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    4. sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non piu’ di due annualita’ il superamento dei limiti previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell’ambito della Comunicazione «Pollutant Release and Transfer Registers» (PRTR).

La FAQ 10.1 spiega che “le condizioni di cui ai punti elenco 1 e 2 si riferiscono al progetto di innovazione, mentre i punti elenco 3 e 4 sono riferibili al sito industriale in cui il progetto viene realizzato”.

E offre poi un vero e proprio flusso che aiuta a verificare il rispetto delle quattro condizioni.

  1. Se il progetto non genera un incremento di rifiuti pericolosi è ammissibile. Se li genera si passa alla verifica condizionale del punto 2;
  2. Se i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12 il progetto è ammissibile. In caso contrario il progetto di innovazione non è ammissibile.
  3. Se il sito industriale non produce più del 50% di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, il progetto è ammissibile. Se la quota è maggiore del 50% si passa alla verifica del punto 4;
  4. Se il sito industriale non ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento il progetto è ammissibile. Se invece l’ha superata il progetto è escluso.

Ulteriori modifiche

Segnaliamo, infine che risultano modificare anche alcune FAQ di precedente pubblicazione e ne sono state cancellate due.

Le FAQ modificate, oltre alla 10.1, sono:

  • la 1.2 sui riferimenti normativo del Piano Transizione 5.0 aggiornati con i riferimenti della legge di bilancio 2025
  • la 2.1 sui beneficiari del piano, tra cui sono ora incluse anche le ESCo certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati
    presso l’azienda cliente
  • la 5.1 che riporta lo schema delle aliquote aggiornate con l’accorpamento dei primi due scaglioni in un unico scaglione da zero a 10 milioni di euro.
    Le aliquote aggiornate del piano Transizione 5.0
  • la 6.1 che riporta lo schema delle maggiorazioni spettanti per i pannelli fotovoltaici, che con la legge di bilancio sono aumentate al 130% per i pannelli di tipo a), al 140% per i pannelli di tipo b) e al 150% per i pannelli di tipo c).

Le tre FAQ rimosse (perché superate dalle nuove) sono la 6.8, la 8.1 e la 8.5

Il PDF con le FAQ aggiornate al 21 febbraio

Qui di seguito il PDF con le FAQ aggiornate al 21 febbraio 2025. Se non riuscite a leggerlo o volete scaricarle cliccate qui

FAQ_Transizione_5.0_rev_21_02_2025_2

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