Una panoramica sul risarcimento danni da ritardo della PA

lentepubblica.it Approfondimento a cura dell’Avvocato Maurizio Lucca su un argomento sempre caldo: quello del risarcimento per danni da ritardo causato dalla PA. In linea generale, il risarcimento del danno esige una verifica concreta del pregiudizio arrecato, sicché la condotta tenuta dall’Amministrazione, ovvero, l’annullamento del provvedimento illegittimo, non è una conseguenza automatica ma richiede la verifica di […] The post Una panoramica sul risarcimento danni da ritardo della PA appeared first on lentepubblica.it.

Una panoramica sul risarcimento danni da ritardo della PA

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Approfondimento a cura dell’Avvocato Maurizio Lucca su un argomento sempre caldo: quello del risarcimento per danni da ritardo causato dalla PA.


In linea generale, il risarcimento del danno esige una verifica concreta del pregiudizio arrecato, sicché la condotta tenuta dall’Amministrazione, ovvero, l’annullamento del provvedimento illegittimo, non è una conseguenza automatica ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo (mancata adozione dell’atto, alias silenzio) è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della Pubblica Amministrazione (inerzia).

Infatti, per danno ingiusto risarcibile, ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero, verificatasi con modalità contrarie al diritto, rilevando che, nella determinazione del quantum, si dovrà valutare il comportamento tenuto dall’interessato, il quale potrà aver concorso nell’“aggravare” il danno, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. («se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza») [1].

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